Concordato in Appello: Quando è Possibile Ricorrere in Cassazione?
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, offrendo una via per la definizione più rapida del processo di secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta conseguenze procedurali significative, in particolare per quanto riguarda la possibilità di impugnare la decisione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1482/2024) fa luce sui ristretti limiti del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di un patteggiamento in appello.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo, un concordato in appello, che aveva portato a una riduzione della pena inflitta in primo grado per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti).
Il Ricorso in Cassazione e le Doglianze dell’Imputato
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due questioni principali: la violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, e la mancanza di motivazione riguardo alla confisca del denaro che era stato sequestrato. In sostanza, pur avendo concordato la pena, l’imputato lamentava che il giudice d’appello non avesse valutato la possibilità di un’assoluzione immediata.
Le Motivazioni della Cassazione: i Rigidi Limiti del Concordato in Appello
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo una chiara spiegazione dei limiti legati all’istituto del concordato in appello. I giudici hanno sottolineato che la rinuncia ai motivi di merito è un elemento intrinseco dell’accordo. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia a contestare la propria colpevolezza in cambio di uno sconto di pena, limitando così l’effetto devolutivo dell’appello. La cognizione del giudice di secondo grado viene circoscritta ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento (Sez. 1, n. 944/2019), ha ribadito che il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali, ovvero quando si contestano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, come la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., o a presunti vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non risulti palesemente illegale.
Conclusioni: la Scelta del Concordato come Atto Procedurale Definitivo
L’ordinanza in esame conferma che la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi. Chi sceglie questa strada non può, in un secondo momento, tentare di riaprire la discussione sul merito della vicenda davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile de plano, senza udienza, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. Questa decisione rafforza la natura dell’accordo come strumento di definizione del processo, la cui stabilità non può essere minata da ripensamenti tardivi su questioni di merito a cui si è volontariamente rinunciato.
Dopo aver stipulato un ‘concordato in appello’ è ancora possibile ricorrere in Cassazione?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati. Il ricorso è ammissibile unicamente se contesta vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice si discosta dall’accordo pattuito. Non è possibile contestare il merito della causa.
Se si accetta un concordato in appello, si può poi lamentare in Cassazione la mancata assoluzione secondo l’art. 129 c.p.p.?
No. Secondo la Corte di Cassazione, aderire al concordato implica la rinuncia ai motivi di merito, inclusa la potenziale applicazione delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. Tale doglianza è quindi inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (nel caso di specie, 3.000 euro). La sentenza della Corte di appello diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1482 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il 20/10/1985
avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella emessa dal Gup del Tribunale di Napoli Nord il 15/12/2020 ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena inflitta per il reato di ci all’ar 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90 in accoglimento dell’accordo raggiunto tra le parti;
rilevato che denuncia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione anche in ordine alla confisca del denaro in sequestro;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi no consentiti;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato su pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati;
rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. ch deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acceder concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al conten difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianz relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizion proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinen determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della san inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso, 6 dicembre 2023
Il consigliere eSiensore
Il Presidente