Concordato in appello: quando la Cassazione chiude le porte
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi su una riduzione della pena in cambio della rinuncia a determinati motivi di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1480/2024) ha chiarito in modo definitivo i ristretti confini entro cui è possibile impugnare una sentenza che ratifica tale accordo, sottolineando la natura quasi tombale della scelta processuale.
Il Caso: Dall’Accordo in Appello al Tentativo di Ricorso in Cassazione
Nel caso di specie, due imputati avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello per una riduzione delle pene inflitte in primo grado. La Corte territoriale, recependo l’accordo, aveva riformato la sentenza. Nonostante ciò, i difensori degli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando, per un imputato, un’erronea determinazione della pena finale e, per l’altro, la violazione dell’obbligo di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) e la carenza di motivazione su un aspetto della condotta criminosa.
La Decisione della Suprema Corte e i limiti del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, cogliendo l’occasione per ribadire un principio fondamentale: l’accesso al concordato in appello implica una rinuncia ai motivi di merito. L’effetto devolutivo dell’appello viene limitato ai soli punti non coperti dalla rinuncia. Di conseguenza, un successivo ricorso per Cassazione non può resuscitare le questioni che l’imputato ha scelto di abbandonare per ottenere il beneficio della riduzione di pena.
I Motivi Ammissibili e Quelli Respinti
La Suprema Corte ha precisato che un ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in circostanze eccezionali e ben definite:
1. Vizi nella formazione della volontà: Qualora si dimostri che il consenso dell’imputato all’accordo sia stato viziato.
2. Vizi nel consenso del pubblico ministero: In caso di irregolarità nel consenso prestato dalla pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di questi casi, le doglianze sono destinate all’inammissibilità. In particolare, sono state respinte le censure relative alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e quelle attinenti alla determinazione della pena. Quest’ultima, infatti, può essere contestata solo se si traduce in una sanzione ‘illegale’ (ad esempio, di genere diverso o al di fuori dei limiti edittali), ma non per un mero errore di calcolo interno ai parametri di legge, poiché anche questo aspetto è oggetto dell’accordo tra le parti.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno motivato la loro decisione sulla base della natura stessa dell’istituto. Il concordato in appello è un patto processuale che si fonda su un bilanciamento di interessi: lo Stato ottiene una rapida definizione del processo, mentre l’imputato beneficia di uno sconto di pena. Accettare questo patto significa accettarne le conseguenze, prima fra tutte la rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità e la congruità della pena concordata. Permettere un riesame di tali punti in Cassazione svuoterebbe di significato l’istituto, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in un meccanismo di definizione del giudizio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Concordato in Appello
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la difesa. La scelta di percorrere la strada del concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato garantisce un risultato certo in termini di riduzione della pena, dall’altro preclude quasi ogni ulteriore possibilità di impugnazione. È essenziale che l’imputato sia pienamente consapevole che, con la firma dell’accordo, sta rinunciando a far valere le proprie ragioni nel merito, cristallizzando la propria posizione processuale. La via della Cassazione rimane aperta solo per denunciare gravi vizi procedurali che hanno inficiato la genuinità dell’accordo stesso, non per rimettere in discussione ciò che è stato volontariamente pattuito.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati, quali vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, nel consenso del pubblico ministero, o qualora la sentenza del giudice sia difforme rispetto ai termini dell’accordo raggiunto.
Con il concordato in appello, si può ancora contestare la propria colpevolezza o chiedere il proscioglimento?
No. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, l’adesione all’accordo comporta la rinuncia ai motivi di merito, inclusa la possibilità di far valere le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Si può impugnare la determinazione della pena stabilita con il concordato in appello?
No, a meno che la pena applicata non sia ‘illegale’, ovvero diversa per genere da quella prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali. Non sono ammesse censure relative a semplici errori di calcolo della pena, poiché si ritiene che anche questo aspetto sia stato coperto e accettato con l’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1480 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato a Castelbuono il 01/02/1941 COGNOME NOME COGNOME nata a Riesi il 02/10/1954
avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Caltanissetta letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale il 7 giugno 2021, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto le pene inflitte in accoglimento dell’accordo raggiunto tra le parti;
rilevato che nell’interesse del Di COGNOME si eccepisce la erronea applicazione della legge per erronea determinazione della pena finale, mentre per la COGNOME si denuncia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e l’assenza di motivazione in ordine alla prova della permanenza della condotta associativa;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati;
rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti al determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla que prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili it ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 6 dicembre 2023
Il consigliere NOME
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