Il Concordato in Appello e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da irrogare nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, una volta raggiunto tale accordo, quali sono le possibilità di contestarlo ulteriormente? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti posti al ricorso contro le sentenze che ratificano un patteggiamento in appello.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato una sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta a un imputato. Questa decisione era il risultato di un concordato in appello proposto e accettato dalle parti durante l’udienza.
Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava alla Corte d’Appello di non aver specificato nella sentenza i criteri utilizzati per quantificare la sanzione, seppur concordata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una procedura semplificata, i giudici hanno stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano nelle ristrette ipotesi per le quali è consentito impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Di conseguenza, il ricorso non è stato esaminato nel merito e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sul Concordato in Appello è Stato Rifiutato?
La Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile i confini del ricorso avverso una sentenza che recepisce un concordato in appello. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che l’impugnazione è ammissibile solo in casi eccezionali. Nello specifico, si può ricorrere per Cassazione se si lamentano:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Problemi legati al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece considerati inammissibili tutti gli altri motivi, tra cui le doglianze relative a questioni a cui si è rinunciato con l’accordo, la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) e, soprattutto, i vizi relativi alla determinazione della pena. Quest’ultimo punto è cruciale: una volta che la pena è stata concordata, non si può più contestare la motivazione sulla sua quantificazione, a meno che la sanzione inflitta non sia palesemente illegale. La semplice mancanza di un’esposizione dettagliata dei criteri di calcolo non costituisce un motivo valido per l’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia rafforza la natura dispositiva e definitiva del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta rinunciando a gran parte dei motivi di ricorso. L’accordo sulla pena implica un’accettazione del trattamento sanzionatorio che preclude, in linea di principio, successive contestazioni sulla sua congruità o sulla trasparenza del percorso motivazionale del giudice. La decisione della Cassazione ha quindi l’effetto di consolidare la stabilità delle sentenze emesse su accordo delle parti, contribuendo all’efficienza del sistema giudiziario ed evitando ricorsi meramente dilatori. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di accedere a un concordato deve essere ponderata attentamente, comprendendo appieno la quasi totale preclusione di futuri mezzi di impugnazione.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza che ratifica un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, nel consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la sentenza del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto.
La mancata spiegazione dei criteri per determinare la pena in un concordato in appello è un motivo valido per il ricorso?
No, secondo questa ordinanza non è un motivo ammissibile. Le doglianze relative alla motivazione sulla determinazione della pena sono inammissibili, a meno che la sanzione finale non risulti illegale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’imputato (ricorrente) viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, quattromila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 14/08/1987
avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato av o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi delVart. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall’imputato,
rilevato che il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena concordata, lamentando la mancata indicazione in sentenza degli specifici criteri applicati in relazione al trattamento sanzionatorio.
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex multis Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
considerato che il motivo proposto nel caso di specie non rientra tra quelli per i quali è consentito il ricorso per cassazione;
rilevato che l’inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata con procedura semplificata (art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.) e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in l’avore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente