Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, l’accesso a tale istituto comporta conseguenze significative sui successivi gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 330/2024) ha chiarito i limiti invalicabili del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di tale accordo, ribadendo un principio consolidato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. In sede di appello, la difesa aveva raggiunto un accordo con il Procuratore Generale ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quelli relativi alla determinazione della pena. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, aveva emesso la sentenza conformemente.
Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che il giudice d’appello non avesse preliminarmente verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
Il Concordato in Appello e la Rinuncia ai Motivi
L’istituto del concordato in appello permette alle parti di accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri. Questa rinuncia non è una mera formalità, ma un atto processuale con un preciso effetto preclusivo: limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti che non sono stati oggetto di rinuncia.
Di conseguenza, se l’accordo verte esclusivamente sulla pena, il giudice d’appello non è tenuto a riesaminare nel merito la responsabilità dell’imputato, né a verificare d’ufficio la presenza di cause di non punibilità, poiché tali questioni si intendono coperte dalla rinuncia. La scelta di accedere al concordato implica l’accettazione della sentenza di primo grado riguardo alla colpevolezza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Gli Ermellini hanno spiegato che la rinuncia ai motivi di appello, funzionale al concordato in appello, produce effetti preclusivi che si estendono all’intero svolgimento del processo, incluso il giudizio di legittimità.
Richiamando un proprio orientamento consolidato (Cass. Pen., Sez. 1, n. 944/2020), la Corte ha specificato che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per vizi specifici, quali:
1. Problemi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Vizi del consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. In particolare, non è possibile lamentare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non risulti illegale (ad esempio, perché fuori dai limiti edittali).
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma la natura negoziale e dispositiva del concordato in appello. Scegliendo questa via, l’imputato compie una scelta strategica precisa: barattare la certezza di una pena più mite con la rinuncia a contestare l’affermazione di colpevolezza. Questa scelta preclude la possibilità di rimettere in discussione il merito della vicenda processuale nei successivi gradi di giudizio. La sentenza, pertanto, non può essere impugnata per motivi che sono stati volontariamente abbandonati in sede di appello, cristallizzando di fatto il giudizio di responsabilità.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’ lamentando la mancata assoluzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile. La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ha un effetto preclusivo che impedisce di sollevare questioni relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi che riguardano la formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero, o un contenuto della sentenza del giudice diverso da quello concordato. Le doglianze relative ai motivi a cui si è rinunciato sono inammissibili.
La rinuncia ai motivi di appello per raggiungere un accordo sulla pena limita i poteri del giudice?
Sì, la rinuncia limita la cognizione del giudice di secondo grado, il quale può esaminare solo i motivi non oggetto di rinuncia (tipicamente la quantificazione della pena). Questo effetto si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il successivo giudizio di legittimità in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/09/1974
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avAo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con il ricorso nell’interesse di NOME si deduce che il giudice appello non ha verificato la possibilità di emettere una sentenza di proscioglime ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis c proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di sulla pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pen art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclus anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processual compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunc all’impugnazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 d 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01, in tema di concordato in appello, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-b cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della p di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili l doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizion proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinen determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanz inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla prevista dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del (knmende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.