Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3519 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 06/12/1998
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato av , yrso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 1° dicembre 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 19 maggio 2023, ha rideterminato, sull’accordo delle parti, ritenuta la continuazione con altre sentenze emesse dal Tribunale di Catania, la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME nella misura di anni sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo 1); 110 56, 61 n. 5, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo 2).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alle ragioni di mancata esclusione della recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dell codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costit l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricor cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve proced
d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pr sidepte