Concordato in Appello: I Limiti al Ricorso per Cassazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale cruciale che consente di definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta conseguenze significative sui successivi gradi di giudizio. Con la recente ordinanza n. 44785 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire i rigidi limiti all’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di tale accordo, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi rinunciati.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Catania che, applicando l’art. 599-bis del codice di procedura penale, riduceva la pena inflitta a un imputato per i reati di rapina e lesioni personali. La riduzione era il frutto di un accordo tra le parti, il cosiddetto concordato in appello, che fissava la pena finale a 3 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, si contestava l’omessa valutazione circa la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, che il giudice avrebbe dovuto esaminare prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Disciplina del Concordato in Appello e l’Impugnazione
Il concordato in appello è una procedura deflattiva che presuppone la rinuncia dell’imputato agli altri motivi di appello a fronte di una rideterminazione concordata della sanzione. La logica è quella di uno scambio processuale: certezza e riduzione della pena in cambio della rinuncia a contestare altri aspetti della sentenza di primo grado.
La legge e la giurisprudenza, in particolare una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 19415/2023), hanno chiarito che, una volta emessa la sentenza che recepisce l’accordo, le possibilità di ricorrere in Cassazione sono estremamente limitate. L’impugnazione è ammessa solo per motivi specifici, quali:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
3. Mancata constatazione di una causa di estinzione del reato (come la prescrizione) già maturata al momento della pronuncia.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato o a vizi nella determinazione della pena, a meno che non si tratti di una pena illegale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha applicato con rigore questi principi. I giudici hanno osservato che il motivo proposto dal ricorrente – l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento – non rientra in nessuna delle eccezioni che consentono l’impugnazione di una sentenza frutto di concordato in appello.
Come si legge nell’ordinanza, l’interessato, aderendo all’accordo, aveva implicitamente rinunciato a far valere ulteriori motivi di ricorso, concentrando la sua richiesta esclusivamente sulla riduzione della pena. Poiché la Corte d’Appello aveva accolto integralmente la richiesta concordata, l’imputato non poteva più sollevare questioni che dovevano ritenersi superate dalla sua stessa scelta processuale. Il ricorso è stato quindi considerato avanzato per motivi non proponibili in questa fase e trattato con procedura semplificata (de plano), senza udienza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento conferma un orientamento consolidato e offre un’importante lezione pratica. La scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica che deve essere attentamente ponderata insieme al proprio difensore. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e ridotta, dall’altro comporta la rinuncia quasi totale a ulteriori contestazioni. Tentare di ‘riaprire i giochi’ in Cassazione su questioni coperte dall’accordo non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa con concordato in appello?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi tassativamente previsti dalla legge, come vizi nella formazione della volontà di accordo, una sentenza difforme da quanto pattuito o la mancata dichiarazione di una causa di prescrizione già maturata al momento della decisione.
Se si accetta un concordato in appello, si rinuncia a far valere l’esistenza di cause di proscioglimento?
Sì, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, l’adesione all’accordo sulla pena implica la rinuncia agli altri motivi di impugnazione, inclusa la contestazione relativa all’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso per motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44785 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/11/2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/11/2024
R.G.N. 34079/2024
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato in ROMANIA il 03/08/1987
avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d’appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. del 12 aprile 2024, riduceva la pena inflitta a NOME nei termini concordati tra le parti di anni 3, mesi 8 di reclusione ed € 1.200 di multa in ordine ai reati di rapina e lesioni personali allo stesso ascritti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to COGNOME deducendo con unico motivo violazione degli artt. 606 lett. e) cod.proc.pen. e 448 comma 2 bis cod.proc.pen. in relazione alla omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł avanzato per motivi non proponibili in questa fase e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen..
Ed invero, secondo l’orientamento di questa Corte in tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto alla richiesta ed alla mancata constatazione della prescrizione del reato, ove già maturata all’atto della pronuncia ( Sez. U n. 19415 del 27/10/2022 -dep. 2023-, COGNOME, Rv. 284481 – 01), mentre sono inammissibili le doglianze relative a
motivi rinunciati ed ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non producano illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, o di tipologia diversa rispetto a quella prevista dalla legge.
Nel caso di specie, come si ricava dalla pronuncia impugnata, l’interessato ha rinunciato agli ulteriori motivi di ricorso, sollecitando soltanto la determinazione della pena nel senso indicato, richiesta che risulta integralmente accolta.
Per l’effetto il proposto ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME