Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CATANIA il 16/01/1967 COGNOME NOME nato a CATANIA il 20/12/1987 NOME nato a CATANIA il 26/10/1973 COGNOME NOME nato a CATANIA il 03/06/1985 NOME nato a CATANIA il 31/07/1997
avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte d’appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorrenti, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati rico impugnano la sentenza del 10/04/2024 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Deducono:
COGNOME NOME
1.1. NOME Violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione alla sussistenza di cause evidenti di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
COGNOME NOME.
2.1. COGNOME Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, atteso
che il relativo aumento non può essere ancorato al solo dato formale del titolo di reato;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., mancando l’accertamento circa la realizzazione della condotta con modalità mafiose;
2.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l’aumento per la continuazione non appare congruo.
MURABITO NOME COGNOME
3.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al concorrente del reato commesso con modalità mafiose.
PRELATI NOME
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, atteso che il relativo aumento non può essere ancorato al solo dato formale del titolo di reato.
VENTIMIGLIA NOME.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in presenza di elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere la prevalenza delle attenuanti oltre che con riguardo alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità dell sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quell prevista dalla legge» (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
I ricorsi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-b,ís cod. proc. pen., con la loro conseguente inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’ari:. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2024