Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45919 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 25/01/1977
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
<ilate -awietrelitererrt+r udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di Appello di Napoli, decidendo sull'accordo delle parti, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato di detenzione di arma clandestina in anni uno di reclusione e 1000 euro di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo come unico motivo la carente motivazione in ordine al mancato riconoscimento di cause di proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va ribadito, infatti, il costante orientamento di questa Corte di legittimità per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia.
L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401).
1.2. La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, COGNOME Rv. 27738101, in motivazione). Pertanto, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.
Ed ancora, nello stesso senso «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge». (Sez. 1 – , n. 944 del 23/10/2019 Cc. (dep. 13/01/2020 ) Rv. 278170 – 01
Trattandosi di doglianza che attiene alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, è evidente che il ricorso è inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024