Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, è uno strumento processuale che consente all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi sulla pena da applicare, rinunciando ai motivi di appello. Ma cosa succede se, dopo l’accordo, l’imputato decide comunque di ricorrere in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini molto stretti di questa possibilità, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi che si considerano rinunciati con l’accordo stesso.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro il Patteggiamento
Nel caso specifico, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, emessa proprio a seguito di un concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Le lamentele del ricorrente si concentravano su due punti principali: l’omessa motivazione riguardo alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, pur avendo raggiunto un accordo sulla pena, l’imputato contestava ancora aspetti che avrebbero potuto portare a un esito diverso o più favorevole.
I Limiti del Concordato in Appello secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. L’accesso al concordato in appello implica una rinuncia implicita a far valere determinate doglianze. Il ricorso contro la sentenza che ratifica tale accordo è consentito solo in casi eccezionali e ben definiti.
I Motivi Ammissibili per il Ricorso
Il ricorso è considerato ammissibile esclusivamente se riguarda:
1. Vizi nella formazione della volontà: Ad esempio, se la parte dimostra che il suo consenso all’accordo è stato viziato.
2. Vizi del consenso del pubblico ministero: Qualora emergano irregolarità nell’assenso dato dall’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
4. Illegalità della pena: Quando la sanzione inflitta è illegale, ovvero non rientra nei limiti previsti dalla legge o è di tipo diverso da quello contemplato.
I Motivi Inammissibili
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile. In particolare, non è possibile contestare:
– La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.).
– La determinazione della pena, a meno che non si traduca in una sanzione illegale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la scelta di aderire al concordato in appello rappresenta un atto dispositivo che preclude la possibilità di sollevare questioni che con esso sono incompatibili. Lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche, ad esempio, non è un motivo valido. La concessione di tali attenuanti è una facoltà puramente discrezionale del giudice di merito; la sua omissione non rende la pena ‘illegale’, ma semplicemente meno mite di quanto sperato. Di conseguenza, questa doglianza rientra tra quelle a cui si è rinunciato con l’accordo. Allo stesso modo, l’accordo sulla pena presuppone la rinuncia a contestare la responsabilità penale, e quindi anche a richiedere una valutazione su eventuali cause di proscioglimento. Accettando il concordato, l’imputato accetta implicitamente il quadro accusatorio al solo fine di ottenere una pena concordata, rinunciando a difese più radicali.
Conclusioni: L’Effetto Vincolante dell’Accordo
Questa ordinanza conferma la natura vincolante del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di contestare nel merito l’accusa con la certezza di una pena concordata. Le porte della Cassazione restano aperte solo per denunciare vizi genetici dell’accordo o palesi illegalità della pena, non per rimettere in discussione valutazioni di merito o decisioni discrezionali del giudice che si considerano superate dall’accordo stesso. La decisione serve da monito: la scelta del concordato deve essere ponderata, poiché segna un punto di non ritorno nella strategia processuale.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, quali vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme da quello pattuito, o all’illegalità della pena applicata.
La mancata concessione delle attenuanti generiche rende la pena illegale e quindi impugnabile dopo un concordato?
No. Secondo la Corte, la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice. La loro mancata concessione non rende la pena ‘illegale’, e pertanto non costituisce un motivo valido per impugnare una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Se si accetta un concordato in appello, si può ancora contestare la mancata valutazione di cause di proscioglimento?
No. L’adesione al concordato comporta la rinuncia ai motivi di appello non strettamente legati all’accordo. Di conseguenza, le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) sono inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 12/09/1982
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato av iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d’appello di Napoli su concordato delle par ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione circ l’insussistenza di cause di proscioglimento e la mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche;
Considerato che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accede al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenu difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinent determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzi inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01);
Ritenuto, sotto quest’ultimo profilo, che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito e che, qui, l’omessa concessione delle stesse non rende illegale la pena comminata;
Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibil dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-b cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 27/11/2024