Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CHIVASSO il 14/07/1999 NOME nata a ROMA il 16/12/1987 NOME nata a ROMA il 12/07/2000
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 1 marzo 2024 la Corte d’Appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena finale nei confronti dei ricorrenti NOME NOME e NOME in anni quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, tutti e tre gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l’annullamento.
COGNOME NOME deduceva, con unico motivo di doglianza, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la sentenza
impugnata evidenziava molteplici contraddizioni e non aveva tenuto conto delle ragioni addotte con i motivi di doglianza.
Vita NOME deduceva un unico motivo di doglianza identico a quello dedotto dal COGNOME.
NOME deduceva, con unico motivo di doglianza, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, avuto riguardo al contributo minimo fornito dalla ricorrente alla commissione del reato, all’ottima condot processuale e alla giovanissima età dell’imputata.
Ne consegue, pertanto, che i motivi dei ricorsi sono tutti inammissibi perché manifestamente infondati.
I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’ 616 c proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuìzioni della sentenza della Corte costituzionale del giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazio della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i ricor
versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila eur in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/09/2024