Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette a imputato e pubblico ministero di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, scegliere questa strada processuale comporta delle conseguenze precise sui successivi mezzi di impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso avverso una sentenza che ratifica tale accordo, stabilendo principi importanti sulla rinuncia implicita ai motivi di doglianza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado per il reato di furto con strappo. In sede di appello, la difesa e la Procura Generale avevano raggiunto un accordo sulla pena, riducendola a tre anni di reclusione e mille euro di multa, secondo la procedura del concordato in appello. La Corte d’Appello di Napoli aveva quindi emesso una sentenza conforme a tale richiesta congiunta. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso: La Mancata Valutazione delle Cause di Proscioglimento
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non verificare, prima di applicare la pena concordata, l’eventuale sussistenza di cause di non punibilità che avrebbero dovuto portare a un proscioglimento immediato dell’imputato.
La Decisione della Corte: il concordato in appello limita i motivi di ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale. La decisione si fonda su un’interpretazione consolidata dei limiti del ricorso contro le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’accesso al concordato in appello implica una rinuncia implicita a far valere la maggior parte dei motivi di impugnazione. Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di questo tipo è consentito solo per ragioni molto specifiche, che attengono alla formazione della volontà delle parti o alla correttezza formale dell’accordo. In particolare, è possibile ricorrere se:
1. La volontà dell’imputato di accedere all’accordo si è formata in modo viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Il consenso del Procuratore Generale è irregolare.
3. La sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. La Corte ha specificato che le lamentele relative a “motivi rinunciati” o alla “mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.” sono inammissibili. Accedendo all’accordo, l’imputato accetta la qualificazione del fatto e la pena, rinunciando a contestare la propria colpevolezza e a sollevare questioni che avrebbero potuto portare a un’assoluzione.
Inoltre, la Corte ha chiarito che la procedura de plano è pienamente legittima in questi casi, in quanto prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per le declaratorie di inammissibilità. Questo ha reso irrilevante la lamentela della difesa circa la mancata notifica dell’avviso di udienza.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti processuali definitivi. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e ridotta, dall’altro chiude la porta a quasi ogni possibilità di ulteriore impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Gli imputati e i loro difensori devono essere pienamente consapevoli che, accettando l’accordo, rinunciano a contestare nel merito la decisione, inclusa la potenziale esistenza di cause di proscioglimento. La sentenza impugnabile diventa, di fatto, solo per vizi legati alla validità del patto stesso e non più per questioni di colpevolezza o di diritto sostanziale.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, irregolarità nel consenso del Procuratore Generale o una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Se accetto un concordato in appello, posso ancora chiedere l’assoluzione per altre cause?
No. Secondo la Corte di Cassazione, aderire al concordato implica una rinuncia a far valere motivi che avrebbero potuto portare a un proscioglimento, come la mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Cosa significa che il ricorso è stato deciso “de plano”?
Significa che la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza tenere un’udienza formale, ma basandosi esclusivamente sugli atti scritti. Questa procedura semplificata è prevista dalla legge per i casi di manifesta inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 30/04/1987
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avv)d) alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. 30771-2024 – Rel. COGNOME – Ud. 27.11.2024 –
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta in primo grado in ordine al reato di furto con strappo a quella di anni tre di reclusione ed euro mille di multa.
Con il primo ed unico motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di secondo grado omesso di verificare l’eventuale ricorrenza di cause di non punibilità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito giacché, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01).
Considerato che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità della sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. si provvede senza formalità (con la procedura cosiddetta de plano), donde non può avere seguito la doglianza di cui alla memoria del difensore dell’imputato, che lamenta di non avere avuto avviso dell’odierna udienza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024.