Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15599 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a VASTO il 30/11/1973 DI COGNOME NOME nato a TERMOLI ii 96/11/1975 DI COGNOME NOME nato a FIRENZE il 28/03/1969 COGNOME nato a VASTO il 22/06/1996 DI COGNOME nato a ASTO 15/08/1997 COGNOME NOME natga VASTO il 26/12/1968 COGNOME nato a CHIETI il 01/02/1985 COGNOME NOME nat@ a PESCARA il 26/12/1957 NOME COGNOME nato a LANCIANO il 02/12/1992
COGNOME (COGNOME) natota VASTO il 26/01/1976
avverso la sentenza del 15/35%2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME, COGNOME NOME alias NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Rocco, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo i primi sette violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza delle condotte contestate e gli ultimi tre la mancanza di motivazione sulle ragioni dell’accoglimento della pena concordata.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I ricorsi sono palesemente inammissibili per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Le impugnazioni che ci occupano, peraltro del tutto generiche ed aspecifiche, risultano, infatti, proposte contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti e questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 – 02; Sez. 2, n. 22002 del 1.0/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanio il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimi-
tà, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa. ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (cosi Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione; conf. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
E’ pacifico che nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (cfr. ex multis Sez. 3, it 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).
Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).
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R.G.
Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.
35108 del 8/5/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME e altro, Rv.
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, COGNOME, Rv. 240146; Sez. 6, n.
40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del
26/2/2009, COGNOME ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B.
ed altri, Rv. 245144).
3. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente
della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025