Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15382 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15382 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a DESIO il 23/05/1986 NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a MONZA il 31/08/1997
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma del pronuncia emessa in data 20 novembre 2023 dal GUP del Tribunale di Monza, ha rideterminato la pena, su richiesta delle parti, ad anni sette, mesi sei di reclusione ed 36.000 di multa nei confronti dell’imputato COGNOME NOMECOGNOME in ordine ai reati di cui ai capi 45, 46, 48, 52, 53, 54, e 55, e ad anni quattro, mesi sei, giorni venti di reclusione ed 20.000 di multa nei confronti dell’imputato COGNOME NOMECOGNOME in ordine ai reati di cui ai 41, 42, 43, 51, 52, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, tutti commessi a Lissone e nei comun limitrofi a partire dal 4 settembre 2020. Ha, altresì, confermato l’assoluzione per Tor Antonio dai reati di cui ai capi 57 e 59 e per Tordo Jonathan dai reati di cui ai capi 53 e per non aver commesso il fatto, nonché la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti, della bilancia, degli apparati telefonici e degli ulteriori reperti in sequest alla somma di euro 1.350 sequestrata a Tordo COGNOME Inoltre, ai sensi dell’art. 29 cod pen., per entrambi gli imputati ha confermato l’interdizione dai pubblici uffici per anni ci
Avverso tale sentenza l’imputato COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge, in ordine all’asserita modifica in peius trattamento sanzionatorio calcolato in applicazione dell’art. 81 cod. pen.
Avverso la medesima pronuncia, l’imputato COGNOME COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con l’unico motivo, ai sensi dell’ar 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge relativamente al non corret trattamento sanzionatorio applicato.
Ambedue i ricorsi sono palesemente inammissibili, in quanto la pena di entrambi gli imputati risulta concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103/2017, avendo i rispettivi difensori, muniti di procura spec dichiarato di rinunciare ai motivi di appello, insistendo così solo su quello relativ rideterminazione della pena che concordavano (cfr. Cass., Sez. I, n. 4157/2018).
Infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., solo qualora con lo stesso s deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronunci del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manca valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e, altr vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pr dalla legge (cfr. Cass., Sez. II, n. 22002/2019, Rv. 276102). Ne consegue che, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, all l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il po
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dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen., non solo lim cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimen
processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell rinuncia all’impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, n. 29243/2018, Rv. 273194).
I ricorsi sono quindi inammissibili de plano. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
sent. n.186/2000), alla condanna di ciascuna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in
dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 aprile 2025.