Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 04/05/1992
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avvio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12.09.2024, la Corte d’Appello di Milano, in parzialc riforma de sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 05.12.2023, a seguito di concordato in appello, riduceva la pena inflitta a NOME ad anni 7 di reclusione ed’uro 40.00 multa, dichiarando inammissibili, per espressa rinuncia, tutti gli ulteriori motivi d gravam
2.Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso p r cassazio deducendo tre motivi attinenti a questioni di inutilizzabilità probatoria, ed in parti :olar
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 35 del D.L /o. 10 per inutilizzabilità delle comunicazioni criptate acquisite mediante 0.E.I.;
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 415 bis c )d.proc 36 del D.Lvo. 108/2017, per inosservanza dell’obbligo di inserire il contenut) della ” acquisite mediante O.E.I. nel fascicolo per il dibattimento, contestualment( alla not dell’avviso ex art 415 bis cod.proc.pen.;
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 430 cod.proc’pen., pe erroneamente ritenuto che tali acquisizioni fossero avvenute successivamente al ‘emissione del decreto di citazione a giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Deve richiamarsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo ricorso per cassazione contro la sentenza che ha applicato la pena su richiesti delle part sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen. è inammissibile, se proposto per motivi div dall’applicazione di pene illegali, quando il ricorrente abbia rinunciato ai motivi di impugn in funzione dell’accordo sulla pena.
Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, «in tema di concordati in appell ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c Dcl. proc. pe che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ìl concord al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla man valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità iella s inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prev legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2 n. 22002 de 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/20 L8, Gueli, R 272969 – 01)
Il ricorrente, nel giudizio di appello, ha espressamente rinunciato a tutti i mo impugnazione diversi dalla richiesta di riduzione della pena ai sensi dell’ad 62-bis limitando così il perimetro cognitivo della Corte territoriale al solo punto della d ?termin della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 coc.proc.pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanchsi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000)
versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle annnner de.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente