Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15194 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 08/04/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOMECOGNOME
R.G.N. 7433/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cerignola il 06/01/1973
avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 03/10/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 11/09/2023.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la carenza della motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione Ł ancorata.
Il ricorso Ł inammissibile, per non essere consentito l’unico motivo cui Ł affidato.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che il motivo Ł del tutto generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera ed astratta asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese.
In ogni caso, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,
mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, COGNOME, Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01).
Ed invero, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell’imputato Ł quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non Ł tenuta a motivare nuovamente sull’ an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell’imputato. Sul punto, Ł costante l’orientamento per cui la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, COGNOME, Rv. 273194 – 01).
PoichØ la rinuncia Ł irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, COGNOME, Rv. 282312 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, COGNOME Rv. 277381 – 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all’ an della responsabilità e l’accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME