Concordato in appello: quando la sentenza non è più discutibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire più rapidamente il processo di secondo grado. Tuttavia, la scelta di accedere a questo rito processuale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini invalicabili del ricorso avverso le sentenze emesse in seguito a tale accordo, chiarendo quali doglianze non possono trovare ascolto in sede di legittimità.
Il Caso: Un Appello Dopo il Concordato
Tre individui, dopo essere stati condannati in primo grado, avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello per una ridefinizione della pena. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, aveva emesso la relativa sentenza. Nonostante l’intesa raggiunta, i tre imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sollevando diverse obiezioni contro la decisione.
I Motivi del Ricorso: Perché gli Imputati si sono Opposti?
Le ragioni addotte dai ricorrenti erano varie e toccavano il cuore della valutazione giudiziaria. Un imputato lamentava un presunto difetto di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tutti e tre, inoltre, contestavano la determinazione della pena irrogata, ritenendola inadeguata. Infine, una delle parti si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si trattava, in sostanza, di critiche che mettevano in discussione il merito della decisione, non la validità dell’accordo processuale.
La Decisione sul Concordato in Appello della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, adottando una procedura semplificata e senza udienza. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la sentenza che accoglie un concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi specifici e circoscritti. Accedendo all’accordo, infatti, le parti accettano la pena concordata e rinunciano a contestare nel merito la decisione.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno spiegato che il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in ipotesi tassative. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Al di fuori di questi casi, ogni altra doglianza è preclusa. Le critiche relative alla motivazione sul giudizio di responsabilità, alla quantificazione della pena o al mancato riconoscimento di attenuanti, come quelle sollevate nel caso di specie, sono considerate inammissibili. Questo perché la scelta del concordato implica una rinuncia a far valere tali motivi, concentrando il controllo della Cassazione solo sulla correttezza procedurale e sulla genuinità dell’accordo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma la natura deflattiva del concordato in appello. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di un pieno riesame della propria posizione con la certezza di una pena più mite o comunque definita. La decisione della Cassazione serve da monito: non è possibile utilizzare il ricorso di legittimità come un terzo grado di giudizio di merito mascherato, dopo aver volontariamente aderito a un rito speciale che ne esclude la possibilità. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, per ciascun ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Quando è possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o al fatto che la sentenza del giudice sia difforme rispetto a quanto concordato.
Perché i motivi legati alla colpevolezza o alla misura della pena sono inammissibili in questo tipo di ricorso?
Sono inammissibili perché, aderendo al concordato, l’imputato accetta implicitamente la valutazione di colpevolezza e la pena concordata, rinunciando a contestare tali aspetti nel merito. Il ricorso in Cassazione può vertere solo sulla legittimità dell’accordo e non su una nuova valutazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questi casi?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4051 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/07/1998 COGNOME nato a POMPEI il 30/06/1991 COGNOME NOME nato a POMPEI il 10/03/1996
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letti i ricorsi proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME Elen avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti avverso un pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che se affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano moti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso de ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, me inammissibili le doglianze inerenti ad asseriti difetti di motivazione sul giudizio di ( prospettati solo nel ricorso di COGNOME) o riguardanti la determinazione della pen proposti da tutte e tre le impugnazioni) e o il mancato riconoscimento delle generiche ( nell’interesse della sola COGNOME).
Ritenuto che la l’inammissibilità dei ricorsi, va dichiarata con procedura semplif partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seco cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagam spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Ca ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di E9A -o tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il.rat ail kowp2024.