Concordato in appello: quando è possibile fare ricorso in Cassazione?
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta un importante strumento di economia processuale, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, una volta che il giudice ratifica tale accordo con una sentenza, quali sono i margini per un’eventuale impugnazione davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce sui limiti stringenti di questo tipo di ricorso.
Il Caso: Un Ricorso Contro l’Accordo Raggiunto
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato una sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta a un imputato. Questa decisione era il risultato di un accordo tra l’accusa e la difesa, formalizzato in udienza ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale riguardo all’entità dell’aumento di pena applicato per la continuazione del reato. In sostanza, si contestava la misura della pena che era stata precedentemente concordata.
La Decisione della Cassazione e i limiti del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: il ricorso avverso una sentenza che recepisce un concordato in appello è consentito solo per un novero molto specifico di motivi. Contestare la quantificazione della pena, già oggetto di accordo, non rientra tra questi.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, basandosi sulla natura stessa del concordato e sulla sua disciplina normativa.
I Limiti del Ricorso ex Art. 599-bis c.p.p.
I giudici hanno ribadito che le uniche doglianze ammissibili contro una sentenza di “patteggiamento in appello” sono quelle che riguardano:
1. La formazione della volontà della parte: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato viziato.
2. Il consenso del pubblico ministero: se vi sono state irregolarità nell’espressione del suo parere favorevole.
3. Il contenuto difforme della pronuncia del giudice: se il giudice ha emesso una decisione che non rispecchia l’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile sollevare censure relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, né contestare la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La Differenza tra Misura della Pena e Illegalità della Pena
Il punto cruciale della motivazione risiede nella distinzione tra la contestazione sulla misura della pena e quella sulla sua illegalità. Il ricorso dell’imputato verteva sull’entità dell’aumento per la continuazione, un aspetto che attiene alla quantificazione e al calcolo della pena. Questo tipo di censura, secondo la Corte, non è ammissibile perché il concordato in appello è un negozio processuale che, una volta perfezionato, non può essere modificato unilateralmente.
L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi di “pena illegale”, che si verifica quando la sanzione inflitta non è prevista dalla legge, è di specie diversa da quella legale, oppure eccede i limiti edittali massimi. Nel caso in esame, la critica non riguardava l’illegalità della pena, ma solo la sua commisurazione, un aspetto coperto dall’accordo tra le parti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento rafforza la natura vincolante del concordato in appello. Le parti che scelgono questa via devono essere consapevoli che stanno compiendo una scelta processuale che comporta una rinuncia alla maggior parte dei motivi di impugnazione. La possibilità di ricorrere in Cassazione è eccezionale e limitata a vizi genetici dell’accordo o a palesi illegalità sanzionatorie. Pertanto, la valutazione sulla congruità della pena deve essere attentamente ponderata prima di aderire al concordato, poiché, una volta consacrato nella sentenza, tale accordo diventa quasi del tutto intangibile.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza che accoglie un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, problemi con il consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è diversa dall’accordo. Non è possibile contestare motivi a cui si è rinunciato.
Si può contestare la misura della pena decisa con un concordato in appello?
No, non è possibile contestare la misura della pena concordata (ad esempio, l’entità degli aumenti per la continuazione), poiché questo rientra nell’accordo liberamente stipulato tra le parti. L’impugnazione è ammessa solo se la pena è “illegale”, cioè non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
Cosa significa che il ricorso è dichiarato inammissibile “de plano”?
Significa che la Corte di Cassazione ha deciso l’inammissibilità del ricorso attraverso una procedura semplificata, senza la necessità di un’udienza pubblica, basandosi unicamente sugli atti scritti, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13754 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13754 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 16/06/1975
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato yKiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
esaminato il ricorso proposto dall’imputato e rilevato che il difenso lamenta erronea interpretazione della legge penale con riguardo all’entit dell’aumento della pena a seguito della ritenuta continuazione;
considerato che il motivo dedotto è inammissibile, non rientrando nel novero specifico delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’a 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002 dell 0/04/2019, COGNOME Rv. 276102 – 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso i cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenut difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzi inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla q prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 – 01: «In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 201 n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misu della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dall parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può esser unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 25 marzo 2025.