Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 20390 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 06/12/2024, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha ridetermiNOME la pena al medesimo irrogata in relazione al reato di furto aggravato.
Il ricorso è inammissibile.
Deve rilevarsi come la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità
de plano. Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità
della sanzione inflitta (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass.,
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Nella specie non è stato dedotto alcuno di tali vizi, censurandosi la distinta ordinanza con cui la Corte territoriale aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura
cautelare. Ne consegue che l’impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando
profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 05/03/2025.