Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale istituto comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso avverso una sentenza che ratifica un accordo sulla pena, delineando un perimetro molto stretto per le possibili doglianze.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver presentato appello contro la sua condanna, decideva di accedere al concordato in appello. In accordo con il pubblico ministero, rinunciava parzialmente ai motivi di impugnazione e concordava una determinata pena, che la Corte d’appello di Roma riteneva congrua e applicava con sentenza.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al relativo giudizio di bilanciamento con altre circostanze.
I Limiti al Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Il collegio ha sottolineato che, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di ricorrere in Cassazione sono drasticamente limitate. Il ricorso è considerato ammissibile solo in casi eccezionali e specifici, quali:
1. Vizi della volontà: qualora la volontà dell’imputato di accedere al concordato sia stata viziata (ad esempio, per errore o violenza).
2. Vizi del consenso del PM: se il consenso del pubblico ministero all’accordo presenta dei difetti.
3. Contenuto difforme della pronuncia: nel caso in cui la sentenza del giudice applichi una pena diversa o più grave rispetto a quella concordata tra le parti.
4. Pena illegale: se la pena concordata e applicata è illegale, ovvero non rientra nei limiti previsti dalla legge per quel reato o è di una specie diversa da quella stabilita.
La Decisione della Suprema Corte
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile. In particolare, non è possibile contestare motivi a cui si è espressamente rinunciato con l’accordo, né la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento. Soprattutto, e questo è il punto centrale del caso in esame, sono inammissibili le doglianze relative alla determinazione della pena, come il mancato riconoscimento di attenuanti o il giudizio di bilanciamento, poiché questi aspetti rientrano pienamente nell’oggetto dell’accordo tra le parti. Proponendo un ricorso su tali punti, il difensore ha avanzato motivi non consentiti dalla legge.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e, applicando l’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un patto processuale con cui l’imputato accetta una determinata pena in cambio della rinuncia a far valere alcuni motivi di appello. Contestare successivamente gli elementi che formano il nucleo di quell’accordo, come il calcolo della pena e la valutazione delle circostanze, significherebbe contraddire la volontà precedentemente manifestata e vanificare la funzione stessa dell’istituto. La Suprema Corte protegge la stabilità di tali accordi, limitando il successivo controllo di legittimità ai soli vizi genetici dell’accordo stesso o a palesi illegalità che il giudice non avrebbe mai dovuto ratificare.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che preclude quasi ogni successiva contestazione sulla misura della pena. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta siglato l’accordo e ratificato dal giudice, lo spazio per un ricorso in Cassazione si restringe notevolmente, essendo limitato a vizi procedurali gravi o a sanzioni palesemente illegali. Qualsiasi altra critica relativa alla congruità della pena è destinata a essere dichiarata inammissibile.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza che applica un ‘concordato in appello’?
No. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, vizi nel consenso del pubblico ministero, l’applicazione di una pena diversa da quella concordata o una pena palesemente illegale. Non è possibile contestare aspetti discrezionali della pena.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è un motivo valido per impugnare un concordato in appello?
No, secondo la sentenza in esame, le doglianze relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio, come il mancato riconoscimento di attenuanti, non costituiscono un motivo valido per il ricorso, poiché si tratta di aspetti coperti dall’accordo e a cui si è implicitamente rinunciato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27627 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 04/08/1986
avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d’appello di Roma
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello effettuata da NOME COGNOME applicava allo stesso, ritenendola congrua, la pena concordata con il pubblico ministero i sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di bilanciamento.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
3.1.Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01)
3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche il ricorrente avanzava doglianze nei confronti della determinazione del trattamento sanzionatorio.
4 .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 13 maggio 2025.