Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione diventa inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica fondamentale per la difesa. Tuttavia, come chiarisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, tale scelta comporta conseguenze irrevocabili, in particolare sulla possibilità di contestare la propria responsabilità in un successivo ricorso. La Suprema Corte ha infatti ribadito che l’accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare questioni di merito nel giudizio di legittimità.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado per reati legati al possesso e alla falsificazione di documenti. In sede di appello, le parti si avvalevano della facoltà prevista dall’art. 599-bis c.p.p., raggiungendo un accordo per la rideterminazione della pena. La Corte d’appello, preso atto dell’accordo, riformava la sentenza di primo grado solo in punto di pena, confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione in relazione a diversi aspetti di merito, tra cui la sussistenza di una causa di non punibilità, la qualificazione giuridica dei fatti e la comparazione delle circostanze.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’adesione al concordato in appello implica una rinuncia a contestare i punti della sentenza non oggetto dell’accordo stesso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: l’effetto preclusivo del concordato in appello
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione degli effetti processuali derivanti dall’accordo sulla pena. La Corte spiega che il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. non si limita a influenzare la decisione del giudice di secondo grado, ma produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità”.
In pratica, quando l’imputato propone un appello limitato al solo trattamento sanzionatorio e su questo punto interviene un accordo, la statuizione sulla responsabilità penale passa in giudicato. Diventa, per usare le parole della Corte, “intangibile in quanto ‘coperta’ da irrevocabilità”.
L’imputato, accettando di concordare la pena, rinuncia implicitamente a tutte le altre questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio, che avrebbe potuto sollevare. Pertanto, è inammissibile un ricorso per cassazione che tenti di riaprire il dibattito su aspetti ormai definitivi, come la qualificazione giuridica del fatto o l’esistenza di cause di non punibilità.
Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per la prassi forense. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato può garantire una riduzione della pena e una definizione più rapida del processo, dall’altro comporta la rinuncia definitiva a contestare l’affermazione di colpevolezza. La difesa deve quindi valutare con estrema cura se vi siano validi motivi per contestare il merito della sentenza di primo grado, poiché la via del concordato sulla pena chiuderà definitivamente la porta a un loro esame da parte della Corte di Cassazione. La decisione, in sostanza, cristallizza la responsabilità penale, limitando ogni futura discussione al solo perimetro dell’accordo sanzionatorio.
Se si accetta un ‘concordato in appello’ sulla pena, si può ancora contestare la propria colpevolezza in Cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, l’accordo sulla pena in appello ha un effetto preclusivo. Ciò significa che la parte rinuncia a contestare la responsabilità, che diventa definitiva e non può essere oggetto di ricorso per cassazione.
Qual è l’effetto principale dell’accordo sulla pena previsto dall’art. 599-bis c.p.p.?
L’effetto principale è quello di limitare la cognizione del giudice e di precludere la discussione su questioni diverse dall’accordo raggiunto. Se l’accordo riguarda solo la pena, la parte non può più sollevare questioni relative alla responsabilità dell’imputato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo aver concordato la pena in appello, l’imputato ha tentato di sollevare in Cassazione motivi relativi al merito della sua condanna (es. qualificazione giuridica, cause di non punibilità), questioni a cui aveva implicitamente rinunciato con l’accordo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4717 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4717 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (cui 05KXBR5) nato in ALBANIA il 08/12/2001
avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d’appello di Torino
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Considerato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che, su accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena irrogata, confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 497 bis co. 1 e 2, 477-482 e 476-482 cod. pen.;
Considerato che, con un solo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione operata dalla Corte di merito in relazione alla sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, oltre che in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla comparazione tra opposte circostanze;
Considerato che il suddetto motivo di ricorso non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione
relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abb rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); in tal senso va evidenziato che nel riepilogo della sentenza impugnata, non contestata dall’imputato, emerge come il motivo di appello fosse solo relativo al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale è intervenuta la proposta di concordato, non essendo stata contestata la responsabilità dell’imputato, cosicchè la stessa risultava intangibile in quanto ‘coperta’ da irrevocabilità della sentenza sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente