Concordato in Appello: Quando l’Accordo Sulla Pena Chiude la Porta alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sull’entità della pena. Tuttavia, questa scelta strategica comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accordo sulla pena limita drasticamente l’accesso al giudizio di legittimità, rendendo inammissibile il ricorso basato su motivi di merito precedentemente rinunciati.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. In sede di appello, l’imputato e la procura generale avevano raggiunto un accordo sulla pena da applicare, secondo la procedura del concordato in appello. Nonostante l’accordo, la difesa aveva successivamente deciso di impugnare la sentenza di secondo grado, proponendo ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’aver aderito al concordato sulla pena preclude la possibilità di contestare in Cassazione aspetti che sono oggetto della rinuncia implicita nell’accordo stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni: l’Effetto Vincolante del Concordato in Appello
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Quando le parti si accordano sulla pena, si verifica una rinuncia ai motivi di appello che riguardano il merito della questione, come la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti. Questo accordo limita l’effetto devolutivo dell’appello, circoscrivendo la cognizione del giudice ai soli punti non oggetto di rinuncia.
La Cassazione ha chiarito che, in questo contesto, un successivo ricorso è ammissibile solo in casi eccezionali e circoscritti, ad esempio se la pena concordata risulta illegale (perché fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge). Al contrario, non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per:
– Contestare motivi di merito ai quali si è già rinunciato.
– Lamentare la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), poiché anche questa valutazione rientra tra gli aspetti coperti dall’accordo.
– Sollevare vizi sulla determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità.
La Corte, richiamando un suo precedente orientamento (Sez. 1, n. 944/2020), ha sottolineato che ammettere un ricorso su motivi rinunciati snaturerebbe la funzione del concordato, trasformandolo in uno strumento per ottenere una riduzione di pena senza assumersene le conseguenze processuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre un importante monito per la difesa. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere attentamente ponderata, poiché si tratta di una decisione strategica che chiude quasi definitivamente la via a ulteriori impugnazioni. Sebbene possa garantire una pena certa e più mite, essa implica la rinuncia a far valere le proprie ragioni nel merito davanti alla Corte di Cassazione. Pertanto, l’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, salvo i rari casi di illegalità della sanzione, la sentenza emessa a seguito di concordato diventerà irrevocabile, ponendo fine al percorso giudiziario.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, il ricorso è inammissibile se si basa su motivi che sono stati implicitamente o esplicitamente rinunciati con l’accordo sulla pena, come quelli relativi al merito della vicenda o alla valutazione delle prove.
Quali sono gli effetti della rinuncia ai motivi di merito nel concordato in appello?
La rinuncia ai motivi di merito limita la cognizione del giudice dell’appello ai soli motivi non rinunciati e, di conseguenza, preclude la possibilità di sollevare nuovamente le stesse questioni con un ricorso per cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene comunque proposto e dichiarato inammissibile in questi casi?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 427 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTEL VOLTURNO il 08/09/2001
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME Raffaele è inammissibile perch proposto per motivi non consentiti;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex 599 bis cod. proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giud appello ai motivi non rinunciati;
rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pr pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero d quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, Rv. 278170);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna dell* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jl ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere e$tensore COGNOME
Il Pr sidente