Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CERIGNOLA il 20/01/1974 NOME nato a ROMA il 06/12/2003
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con il ricorso nell’interesse di NOME e NOME COGNOME il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all’a 129, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, del fatto che i giudici di appello non avrebbero valutato se vi fossero gli estremi per il proscioglimento dei ricorrenti per l’insussistenza del fatto o per l’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen.);
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, .t r M comma 1, 5 s econdo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo;
Ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell’applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che, in particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle qua l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01)
Ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
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euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi;
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P.Q.M. GLYPH
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 aprile 2025
Il consigli
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estensore
Il Presidente