Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30668 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30668 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME COGNOME FabrizioCOGNOME nato a Catania il 06/06/1985;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 17/02/1973;
Gentile NOME nata a Caltagirone il 02/03/1992;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 19/03/1992;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Lentini il 21/07/1987,
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 25/09/2024
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 25/09/2024, la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Catania del 17/01/2023, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. avanzata da COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME
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Gentile NOME COGNOME NOME rideterminando la pena inflitta come concordato tra le parti.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. COGNOME lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la circostanza aggravante di cui all’articolo 112 cod. pen. e applicare l’attenuante di cui all’articolo 73, 7, d.P.R. 309/1990.
2.2. Aiello lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato ai sen dell’articolo 129 cod. proc. pen.
2.3. COGNOME, COGNOME e COGNOME, i cui ricorsi sono sovrapponibili, lamentano violazion legge per avere la Corte di appello omesso di valutare la quaestio iuris fondamentale del processo, ossia la dimostrazione della cessione dello stupefacente, così come la sussistenza dell aggravanti contestate.
In data 2 aprile 2025 l’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente COGNOME depositava memoria in cui evidenziava che non aveva ricevuto avviso di fissazione dell’udienza.
Il Collegio in proposito evidenzia che nessuna notifica è dovuta in caso di udienza no partecipata.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili in quanto sono stati proposti avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrat vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo c Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previst dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei qu chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato in tema di concordato in appello (Sezione Ord. n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenz emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della p di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relati a motivi rinunciati quali, per restare al caso che qui occupa, quelli relativi alla sussistenz circostanze aggravanti o attenuanti o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 30990 del 10 giugno 2018, Gueli, Rv. 272969).
E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cessa relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizio giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunc all’impugnazione (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 4 giugno 2018, COGNOME, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p
Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della I. n. 103 del 2017, il giudic secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p., n deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art 129 c.p.p., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti (o attenuanti) in quanto, a ca dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciat motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cos 3, n. 30190 dell’8 marzo 2018, Hoxha e altro, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 59 bis c.p.p., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’a 129 c.p.p. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).
6. I ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME sarebbero comunque inammissibili per genericità in quanto, a fronte di una ampia motivazione, espressa dalla sentenza impugnata a pagina 9 e seguenti, non corredano in alcun modo il dedotto vizio di legittimità con concrete allegazio limitandosi a generiche valutazioni sul principio di colpevolezza.
7. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2025.