Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16499 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Ord. Sez. 5 Num. 16499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
NOME COGNOME
Relatore –
Ord. n. sez. 480/2025
CC – 02/04/2025
R.G.N. 6661/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 24/08/1987
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Venezia dell’8 luglio 2024 che – in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di NOME NOME munito di procura speciale – rinunziante a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio – ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, rideterminava la pena inflitta per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.
E’ stato articolato un unico motivo, con il quale NOME Omar deduce violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum , nella materia in esame, che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
La rinunzia ai motivi d’impugnazione sulla responsabilità dell’imputato e l’intervenuto accordo sulla quantificazione della pena, precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. che non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME