Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17303 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17303 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 26/08/1979 avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d’appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore dell’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Messina in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contestando l’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l’entità della pena inflitta, ritenuta illegale per la mancata riduzione per il ri abbreviato adottato nel processo la cui pena è stata utilizzata quale base del reato continuato.
Il ricorso è inammissibile.
Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia
all’impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del
14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).
È appena il caso di precisare che l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che
soltanto nei confronti di questi ultimi – siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave – deve essere applicata la riduzione di un
terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273547-01): sicché non v’è, nella specie,
alcuna ipotetica violazione di legge.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma
5-bis cod. proc. pen., con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025.