Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17997 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 24/04/1993 COGNOME NOME nato a AUGUSTA il 21/01/1970
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
L
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 1 luglio 2024, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc pen., con la quale sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni 5, mesi 9, giorni 7 di reclusione ed euro 18.600,00 di multa il COGNOME, ed anni 7 di reclusione ed euro 31.000 di multa la Castro;
rilevato che: 1) NOME COGNOME con ricorso sottoscritto personalmente, censura, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla affermazione di responsabilità (mancata assunzione di una prova decisiva; proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.), alla qualificazione giuridica ed alla determinazione della pena (diverso bilanciamento tra le circostanze, mitigazione del trattamento sanzionatorio), ovvero motivi non consentiti; 2) NOME COGNOME censura l’erronea qualificazione giuridica della condotta;
ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, all mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nel illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero di dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);
considerato che il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motiv d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istitu dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto in esame (tra le altre 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245919);
ritenuto che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabil it9
d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto no
rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2,
22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone,
Rv. 277196);
ritenuto, quanto alla posizione del Coco, che, in ogni caso, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-
bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito
della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo specia
della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv.
272010; Sez. 6, ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203
del 07/11/2017, COGNOME, Rv. 271780);
considerato, inoltre, che è irrilevante, per la natura personale dell’att impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’ stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475; Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025