Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18253 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 08/04/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18253 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 08/04/2025
R.G.N. 7457/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GALLIPOLI il 02/04/1980 avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’08/04/2024 il Tribunale di Lecce aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di estorsione continuata ed aggravata ascrittogli al capo a), in esso ritenuto assorbito il delitto contestato al capo b) e, operato l’aumento per la recidiva e per la continuazione tra i diversi episodi e quello per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza di applicazione concordata della pena dell’08/02/2023, l’aveva condannato alla pena finale e complessiva di anni 9 di reclusione ed euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, applicando inoltre le pene accessorie conseguenti all’entità di quella principale;
contro
la sentenza del Tribunale l’imputato aveva proposto appello limitando le proprie doglianze al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all’esclusione della recidiva e sollecitando, in subordine, il contenimento della pena nel minimo edittale; il difensore, munito di procura speciale, aveva quindi fatto pervenire all’ufficio di Procura Generale una proposta di concordato con rinuncia a tutti i motivi salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha preso atto dell’accordo processuale ed ha pertanto rideterminato la pena in quella concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.700 di multa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce violazione di legge con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen.: dopo aver ricordato i limiti posti al novero delle questioni deducibili in cassazione su sentenze rese in sede di concordato in appello, segnala, in ogni caso, la Corte d’appello ha omesso ogni accertamento sul punto relativo all’esclusione di ipotesi di non punibilità del fatto ovvero di estinzione del reato nonchØ omesso l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione;
Il ricorso Ł inammissibile.
4.1 La rinuncia ai motivi d’appello , infatti, ha determinato, sui profili di censura ivi articolati, il passaggio in giudicato della sentenza gravata, non essendo perciò ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti proprio ai motivi d’appello rinunciati rispetto ai quali non Ł piø possibile rilevare, nemmeno d’ufficio, eventuali questioni anche di nullità che fossero ad essi collegate; con riguardo al (riproposto dal legislatore del 2017) ‘concordato in appello’ si Ł infatti efficacemente parlato di “patteggiamento sulla sentenza” o, per meglio dire, “sui motivi” in cui, come detto, l’accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l’atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che Ł già intervenuta con la sentenza di primo grado.
Per questa ragione, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., nØ sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione di merito, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice Ł limitata ai motivi non oggetto di rinuncia sui quali, invece, si Ł formato il giudicato (cfr., Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 – 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 – 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 – 01).
4.2 Nel caso di specie, peraltro, lo stesso atto d’appello era limitato alle questioni legate al trattamento sanzionatorio sicchØ la Corte non era stata nemmeno originariamente investita dei profili su cui la difesa assume avrebbe omesso di motivare.
Il ricorso Ł, pertanto, inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME