Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti alla sua impugnabilità? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile i confini del ricorso avverso una sentenza che ratifica tale accordo, dichiarandolo inammissibile quando le doglianze esulano dai vizi specificamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Due imputati avevano proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino, emessa proprio a seguito di un accordo sulla pena. Tramite i loro difensori, avevano sollevato diverse questioni, tra cui il difetto di motivazione sulla responsabilità penale, l’intervenuta prescrizione di alcuni reati e la presunta illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per uno dei reati contestati.
Limiti al Ricorso contro il concordato in appello
I ricorrenti, in particolare uno dei due, lamentavano che la sentenza di appello non avesse adeguatamente motivato la colpevolezza e che non avesse considerato la prescrizione. Inoltre, entrambi sollevavano dubbi sulla costituzionalità di una norma relativa al trattamento sanzionatorio, richiamando una questione sollevata dal Tribunale di Brescia.
La difesa sosteneva, in sintesi, che l’accordo sulla pena non potesse precludere una valutazione su aspetti fondamentali come la colpevolezza e l’estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto completamente tali argomentazioni, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo processuale comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello è consentito solo in casi eccezionali e tassativi. Nello specifico, è possibile impugnare la sentenza solo quando si lamentano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito.
Qualsiasi altra doglianza, come quelle relative alla motivazione sulla colpevolezza o alla prescrizione, è considerata assorbita e superata dalla scelta stessa di concordare la pena. Accettando il concordato, l’imputato implicitamente rinuncia a contestare tali profili. La Corte ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, citando una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 138 del 2024) che aveva già risolto il dubbio.
Di conseguenza, l’inammissibilità è stata dichiarata con una procedura semplificata, senza udienza, e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la stabilità e l’efficacia del concordato in appello. La pronuncia chiarisce che tale istituto non è una semplice riduzione di pena, ma un vero e proprio accordo processuale che chiude la controversia sul merito della vicenda. Le parti che scelgono questa via devono essere consapevoli che stanno rinunciando a contestare la ricostruzione dei fatti e la responsabilità, focalizzando il dibattito solo sulla quantificazione della pena. La decisione serve da monito: un ricorso basato su motivi non consentiti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative.
In caso di concordato in appello, è possibile ricorrere in Cassazione per contestare la valutazione di colpevolezza?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questioni come la motivazione sulla responsabilità dell’imputato sono considerate assorbite e rinunciate con l’adesione all’accordo e, pertanto, non possono costituire un valido motivo di ricorso.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, oppure se il contenuto della sentenza del giudice è difforme dall’accordo raggiunto tra le parti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11274 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11274 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CUI NUMERO_DOCUMENTO) nato il 05/12/1991 NOME COGNOME nato il 18/09/1988
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
allearti– udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME ;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME COGNOME avverso la epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti avverso una sentenz pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quan affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà del parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quali quelle specie articolate nell’interesse di NOME, inerenti al difetto di motivazione quanto responsabilità dell’imputato o alla intervenuta prescrizione trattandosi di questioni assorbite d rinunzia sottesa al concordato, peraltro, quanto alla prescrizione, anche manifestamente infondate considerata la data di consumazione delle condotte in contestazione e i reati ascritt al ricorrente e che è manifestamente infondata la censura inerente alla asserita illegittim costituzionale del trattamento sanzionatorio dettato con riferimento all’art 74 TUS, com confermato dalla Corte Costituzionale definendo per l’appunto la questione sollevata dal Tribunale di Brescia richiamata da entrambi i ricorsi ( sentenza n. 138 del 2024)
Ritenuto che la l’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata con procedura semplificata e no partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna dei ricorrente’ al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile COGNOME ricorso’ e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2024.