Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11645 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11645 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 22/01/1988
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
datcr – avvi-se-alfe -parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in punto di quantificazione della pena, lamentando che, pur essendogli stata riconosciuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non si sarebbe tenuto conto, nella determinazione della stessa, dell’assenza di prove di cessione e dell’occasionalità della condotta, nonché dell’assenza di motivazione in relazione all’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all’idoneità della pena.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
L’impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti e questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, COGNOME non mass.; Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 – 02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzi ne dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla Ilegge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compr so il giudizio di
legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’imp1rgnazione. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194, che in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenu to inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caSo di specie.
Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, COGNOME ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, COGNOME, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, COGNOME ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, COGNOME ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/03/2025