Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11004 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11004 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d’appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce ha applicato a NOME COGNOME la pena dallo stesso richiesta ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce, peraltro in temini del tutto generici, vizio di motivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ed alla qualificazione giuridica del fatto;
Rilevato che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. ‘patteggiamento in appello’ ad opera dell’art.1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599bis , cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129, cod. proc. pen., nØ sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice Ł limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522);
Considerato che occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis , cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170);
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano , ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere
condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore