Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile?
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sull’entità della pena, rinunciando ai relativi motivi di impugnazione. Ma cosa succede se, dopo aver raggiunto tale accordo, si decide di presentare comunque ricorso in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i limiti invalicabili di questa scelta, sottolineando come non si possa tornare a discutere questioni già oggetto di rinuncia.
Il Caso in Analisi: Dall’Accordo in Appello al Ricorso
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Catania, preso atto della rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale, aveva applicato a un’imputata la pena concordata tra le parti. L’imputata era accusata di reati gravi, tra cui rapina, sequestro di persona e lesioni.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore decideva di proporre ricorso per cassazione, sollevando proprio una questione relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla conferma della responsabilità penale dell’assistita. In sostanza, si tentava di riaprire una discussione che l’accordo processuale avrebbe dovuto chiudere definitivamente.
I Limiti del Ricorso dopo il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La motivazione della decisione si fonda su un principio consolidato e di fondamentale importanza pratica: il concordato in appello implica una rinuncia ai motivi di gravame. Pertanto, un ricorso successivo non può basarsi su quegli stessi motivi.
La Suprema Corte ha precisato che il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per ragioni molto specifiche e circoscritte, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno ribadito che sono, invece, inammissibili tutte le doglianze che riguardano i motivi rinunciati. Tra queste rientrano le contestazioni sulla responsabilità penale, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. e i vizi sulla determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia illegale (ad esempio, perché fuori dai limiti previsti dalla legge o di specie diversa da quella consentita).
Nel caso esaminato, il ricorso del difensore mirava a rimettere in discussione proprio l’affermazione di responsabilità, un punto che era stato superato con l’adesione al concordato. Di conseguenza, proponendo motivi non consentiti, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia rafforza la natura e la funzione del concordato in appello. La scelta di aderire a tale istituto è una decisione strategica che comporta benefici (come la riduzione della pena) ma anche rinunce irrevocabili. Chi sceglie questa strada non può, in un secondo momento, tentare di aggirare l’accordo contestando in Cassazione aspetti, come la colpevolezza, che ne costituiscono il presupposto logico. La decisione di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende servono da monito: il ricorso per cassazione non è uno strumento per ripensamenti tardivi, ma un rimedio esperibile solo entro i rigidi confini tracciati dalla legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella volontà di aderire all’accordo, problemi nel consenso del pubblico ministero o una sentenza non conforme all’accordo stesso. Non si possono contestare i motivi a cui si è rinunciato.
Se accetto un concordato in appello, posso poi contestare la mia responsabilità per il reato?
No. Secondo la sentenza, l’adesione al concordato implica la rinuncia ai motivi relativi all’affermazione di responsabilità. Un ricorso basato su tali motivi è, di conseguenza, inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1263 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 15/02/1983
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Catania preso atto della rinuncia ai motivi sulla respo s applicava ad NOME COGNOME la pena concordata ai sensi dell’articolo 599-bis cod. pi GLYPH pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che (IE cluceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine una conferr a responsabilità per il reato alla stessa contestato (rapina sequestro di persona E lesioni) seq procedibile parte civile costituita .
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile il r co cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduc zi motivi ry l’j
relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al conse pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del c. mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valul Eiz delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi a alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della se nzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prev e dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01)
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 1 proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali noi c versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si det ?rmina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 7 novembre 2024
L’estensore
GLYPH
La Presidente