Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51212 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 51212 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Nardò il DATA_NASCITA
e
COGNOME NOME, nato ad Alba il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 07/09/2023 dalla Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza dell Corte d’appello di Torino che, pronunciando in sede di rinvio, su accordo delle parti, in parz riforma della pronuncia di condanna emessa da diversa sezione del medesimo ufficio, ha ridotto la pena inflitta alla COGNOME e ha dichiarato la prescrizione di due ipotesi contestate all’COGNOME, rideterminando la pena inflitta allo stesso.
Con un unico motivo, i ricorrenti lamentano l’omessa «valutazione circa la ricorrenza del condizioni per una pronuncia di proscioglimento» ai sensi dell’art. 129 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, ne forme previste dall’articolo 589 del codice di rito, ne fanno richiesta dichiarando di concor sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi e se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuov determinazione della pena, il pubblico ministero e l’imputato indicano al giudice anche la pe sulla quale sono d’accordo.
E’ ciò che è accaduto nel caso in esame nel quale, come emerge dalla sentenza impugnata, vi è stata rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame.
A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello di cui al nuovo art. 59 bis cod. proc. pen., rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abroga dal del 23 maggio 2008, n. 92 – secondo cui il giudice di appello, nell’accogliere la richie pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato motivi di impugnazione, non solo limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati (Sez. n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv.274522), ma non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. pro pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’appkazione della p richiesta delle parti e quello in esame, prima disciplinato dall’art. 599 cod. proc. pen. (S n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245919). Ne deriva che la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi ormai non devoluto (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevab d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in app
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa avuto riguardo al rimedio esperito per ragioni non consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023.