Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50472 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 50472 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONTORO SUPERIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
c2
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Firenze applicava ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dagli stessi con il Pubblico Ministero.
I ricorrenti hanno impugnato tale sentenza, mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, gli imputati hanno dedotto nullità della sentenza per omessa valutazione degli elementi che avrebbero potuto condurre a una dichiarazione di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. Mediante il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato nullità della decisione per carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria, in particolare con riguardo alla sproporzione di quella comminata alla ricorrente COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi, i motivi sottesi al quale sono suscettibili di esame unitario, sono inammissibili.
Occorre invero considerare che la legge n. 103 del 2017 ha inserito nell’ambito dell’art. 610 cod.proc.pen. un nuovo comma 5-bis, che, nella misura in cui rileva in questa sede, stabilisce che: “…. la Corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599 bis”.
Da tale precisazione, nella giurisprudenza di legittimità si è desunto che, sebbene la richiamata modifica normativa non abbia previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione – a differenza di quanto avvenuto per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta il disposto dell’art. 448-bis cod. proc. pen. – stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano, debba nondimeno ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01).
previgente, abrogato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, in forza dei principi espressi da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 -01, secondo cui nel c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione.
Deve dunque ritenersi che tanto le censure afferenti la violazione dell’art. 129 cod. pen. quanto quelle concernenti il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio, che, come nella specie, neppure si deduce sia trasmodato nella comminazione di una pena illegale, determinano l’inammissibilità dei ricorsi.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati proposti per ragioni non consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2023 Il Consigliere COGNOME