Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di questa via processuale comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini del ricorso, dichiarandolo inammissibile se basato su motivi rinunciati con l’accordo stesso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in materia di traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte d’Appello di Roma a seguito di un concordato in appello tra l’imputato e la Procura Generale. Nonostante l’accordo sulla pena, il ricorrente decideva di adire la Corte di Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione e la violazione di legge in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità.
I motivi del ricorso e il concordato in appello
Il ricorrente, in sostanza, cercava di rimettere in discussione il merito della propria colpevolezza, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto proscioglierlo nonostante l’accordo raggiunto. La difesa deduceva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 c.p.p. Questo tipo di doglianza, tuttavia, si scontra con la natura stessa del concordato in appello, che presuppone una rinuncia a contestare la responsabilità penale in cambio di una pena concordata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara interpretazione dei limiti di impugnazione di una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è consentito solo per motivi specifici.
I motivi ammissibili sono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo tra le parti.
La Corte ha specificato che sono invece inammissibili tutte le doglianze relative a motivi che si considerano rinunciati con l’accettazione del concordato, come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Accedere a tale istituto processuale implica l’accettazione del giudizio di colpevolezza e la rinuncia a far valere questioni che ne minerebbero il fondamento. Unica eccezione riguarda i vizi che attengono alla determinazione della pena, ma solo se si traducono in una illegalità della sanzione inflitta. Poiché il ricorso in esame non rientrava in nessuna delle categorie ammissibili, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura negoziale del concordato in appello e le sue implicazioni processuali. Chi sceglie questa strada deve essere consapevole di rinunciare a gran parte dei motivi di impugnazione. La sentenza diventa attaccabile in Cassazione solo per vizi ‘genetici’ dell’accordo o per palesi illegalità nella pena, non per rimettere in discussione il merito della vicenda. La decisione della Cassazione comporta, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici e limitati. Non è possibile contestare il merito della decisione, poiché l’accordo sulla pena implica una rinuncia a tali contestazioni.
Quali sono i motivi ammissibili per ricorrere contro una sentenza di concordato in appello?
I motivi ammissibili riguardano vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, il mancato consenso del Procuratore Generale, una decisione del giudice non conforme all’accordo, oppure l’illegalità della pena inflitta.
Dopo aver concluso un concordato in appello, si può ancora sostenere di dover essere prosciolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
No. Secondo la Corte, l’adesione al concordato comporta la rinuncia a far valere motivi legati alla valutazione delle condizioni per il proscioglimento, rendendo inammissibile una doglianza di questo tipo in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12599 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRASCATI il 06/08/1995
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
– i, c.. lato avviso alle part
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
L’unico motivo di ricorso con cui NOME condannato in materia di traffico di sostanze stupefacenti, deduce la mancanza, della motivazione e il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. nel quadro di decisione assunta ex art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Invero è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024.