Concordato in Appello: Limiti e Conseguenze sul Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue implicazioni sono profonde e vincolanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile i limiti del successivo ricorso per chi sceglie questa via: l’accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare altri aspetti della sentenza, come la qualificazione giuridica del reato. Analizziamo la decisione per comprendere appieno la portata di questa scelta processuale.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990), proponevano appello. In sede di secondo grado, raggiungevano un accordo con la Procura Generale per una rideterminazione della pena, secondo la procedura del concordato in appello. La Corte di Appello di Genova, accogliendo la proposta, rideterminava la sanzione.
Nonostante l’accordo, i due imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge non sulla misura della pena concordata, bensì sulla qualificazione giuridica del fatto per cui erano stati condannati. Essi, in sostanza, cercavano di rimettere in discussione un aspetto della sentenza che non era stato oggetto dell’accordo.
La Decisione della Cassazione e l’Effetto del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato, rafforzato dall’introduzione dell’art. 599-bis c.p.p.: la scelta di accedere al concordato in appello comporta una rinuncia esplicita a tutti gli altri motivi di impugnazione. L’unico punto che rimane aperto alla discussione è la misura della pena concordata.
Di conseguenza, nel momento in cui la Corte d’Appello ratifica l’accordo, tutti i capi e i punti della sentenza di primo grado che non sono stati oggetto del concordato passano immediatamente in giudicato. Diventano, cioè, definitivi e non più contestabili.
Le Motivazioni
La Cassazione ha spiegato che la rinuncia ai motivi di appello, implicita nell’accordo sulla pena, cristallizza la situazione giuridica su tutti gli altri fronti. Pertanto, è inammissibile un ricorso per cassazione che sollevi censure relative a motivi d’appello a cui si è rinunciato, come avvenuto nel caso di specie con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.
La Corte ha inoltre precisato che, su tali punti, non è possibile neanche una rilevabilità d’ufficio di eventuali questioni di legittimità. L’accordo tra le parti, accettando la definizione del processo in appello sulla sola pena, implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni altra doglianza, anche se relativa a questioni astrattamente rilevabili d’ufficio. L’unica eccezione a questa regola ferrea è l’ipotesi in cui venga irrogata una pena illegale, circostanza non verificatasi in questo caso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la difesa: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti irreversibili. Se da un lato può garantire una riduzione della pena, dall’altro preclude definitivamente la possibilità di contestare altri profili della condanna. La rinuncia ai motivi di appello non è una mera formalità, ma un atto processuale che determina il passaggio in giudicato di tutte le questioni non incluse nell’accordo. Gli imputati e i loro difensori devono essere pienamente consapevoli che, una volta intrapresa questa strada, non è più possibile tornare indietro per contestare, ad esempio, la responsabilità penale o la qualificazione del reato.
Dopo un “concordato in appello” sulla pena, è possibile ricorrere in Cassazione per altri motivi?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accordo sulla pena implica la rinuncia a tutti gli altri motivi di appello. Pertanto, un ricorso che sollevi questioni diverse dalla misura della pena (come la qualificazione giuridica del fatto) è inammissibile.
Cosa significa che i capi della sentenza oggetto di rinuncia passano “in giudicato”?
Significa che quelle parti della decisione diventano definitive e non possono più essere messe in discussione o impugnate. L’accordo sulla pena limita l’oggetto del giudizio d’appello solo a tale aspetto, rendendo irrevocabili tutti gli altri punti della sentenza di primo grado.
La Cassazione può rilevare d’ufficio errori di diritto su motivi di appello a cui si è rinunciato?
No, di norma non può. L’accordo tra le parti e la conseguente rinuncia precludono alla Corte di Cassazione la possibilità di esaminare o sollevare d’ufficio questioni relative ai motivi rinunciati. L’unica eccezione a questa regola è l’applicazione di una pena illegale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12995 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12995 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 23/12/1989 NOME COGNOME nato il 06/07/1986
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
Ud a- ro – gTi- V- rso alle partii]
uditaTa – félà – COGNOME -é- svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che la Corte di appello di Genova, in accoglimento della prope sta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta agi ittuali ricorrenti in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/199C
Rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta violazione di 1:21;, ge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto per cui è intervenuta condanna, sono inammissibili; come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimi: à nella vigenza dell’articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2003′ le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall’art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il pas s aggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, e i lialché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati – come avvenuto nella specie con riferiment) alla qualificazione giuridica del fatto – nè possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istitul:o di cui all’art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194; nonchè Sez.6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv.277196 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possbi ità di proporre o rilevare d’ufficio, in sede di legittimità, questioni attinent, a qualificazione giuridica dei fatti, in quanto l’accordo delle parti in ordine ti pu concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimit: ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con tunica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de pl3no a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizil le del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Così deciso, il 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente