Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, volto a velocizzare la definizione dei processi. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta conseguenze procedurali significative, in particolare sulla possibilità di ricorrere ulteriormente in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di questa facoltà, ribadendo un principio giurisprudenziale consolidato: l’accordo preclude la successiva contestazione di punti che ne sono oggetto, come la qualificazione giuridica del fatto.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa a seguito di un concordato in appello tra le parti. L’imputato, accusato di truffa aggravata in concorso, aveva accettato, con rinuncia agli altri motivi di gravame, una riduzione della pena a un anno e dieci mesi di reclusione e 1.200 euro di multa.
Nonostante l’accordo, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge relativa alla qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, si contestava non la misura della pena concordata, ma la correttezza del reato ascritto all’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Funzionamento del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti del concordato in appello. Questo strumento processuale, infatti, si basa su un accordo tra accusa e difesa che, una volta recepito dal giudice, assume valore di sentenza. L’essenza di tale patto è la rinuncia da parte dell’imputato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sui cui si fonda l’accordo stesso, in cambio di una pena più mite.
Le Motivazioni: l’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha spiegato che l’accordo tra le parti sui punti concordati implica una rinuncia implicita a sollevare, nel successivo giudizio di legittimità, ogni altra doglianza. Questo vale anche per questioni che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice, come appunto un errore nella qualificazione giuridica del fatto.
Secondo la giurisprudenza consolidata, citata nell’ordinanza (Cass. n. 41254/2019), consentire all’imputato di beneficiare della riduzione di pena derivante dall’accordo e, allo stesso tempo, di contestare in Cassazione gli elementi che ne sono alla base, snaturerebbe la funzione stessa dell’istituto. Si creerebbe, infatti, una situazione di squilibrio processuale in cui una parte ottiene un vantaggio (la pena ridotta) senza rispettare pienamente l’impegno assunto (la rinuncia ai motivi di appello).
L’unica eccezione a questa regola ferrea riguarda l’ipotesi in cui venga irrogata una pena illegale, ovvero una sanzione non prevista dall’ordinamento per quel reato o applicata in misura non conforme ai limiti edittali. Solo in questo caso, il ricorso per cassazione è ammissibile, poiché si tratta di un vizio talmente grave da dover essere corretto in ogni stato e grado del procedimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in commento offre un importante monito per la difesa. La scelta di aderire al concordato in appello deve essere attentamente ponderata, poiché rappresenta una via quasi senza ritorno. Una volta siglato l’accordo e ottenuta la sentenza favorevole, lo spazio per un’ulteriore impugnazione si restringe drasticamente. È fondamentale che l’imputato e il suo difensore siano pienamente consapevoli che l’accettazione dell’accordo sulla pena cristallizza anche la qualificazione giuridica del reato, impedendo future contestazioni su tale punto davanti alla Corte di Cassazione. La strategia processuale deve quindi valutare se il beneficio immediato di una pena ridotta superi il valore di eventuali motivi di ricorso a cui si sta rinunciando.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Di regola, il ricorso è inammissibile. L’accordo tra le parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questioni rilevabili d’ufficio come la qualificazione giuridica del fatto.
Qual è l’unica eccezione al principio di inammissibilità del ricorso dopo un concordato in appello?
L’unica eccezione riconosciuta dalla giurisprudenza è l’irrogazione di una pena illegale, cioè una sanzione non prevista dalla legge o applicata in modo non conforme ai limiti stabiliti.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza basata su un concordato in appello?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48329 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 48329 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 12360/22 in data 27/02/2023 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 27/02/2023, la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di NOME COGNOME nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione al reato di truffa aggravata in concorso.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196, nella quale la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/10/2023.