Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è escluso
Il concordato in appello, comunemente noto come ‘patteggiamento in appello’, è uno strumento che consente di definire il processo penale in secondo grado attraverso un accordo tra difesa e accusa sulla pena. Ma cosa succede dopo? È possibile impugnare la sentenza concordata davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti invalicabili di tale impugnazione, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso: La Sfida a una Sentenza Concordata
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. La Corte d’Appello, in accoglimento del concordato in appello, aveva riconosciuto le attenuanti generiche, confermando nel resto la condanna di primo grado.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando la ‘manifesta illogicità’ della sentenza riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In pratica, pur avendo concordato la pena, tentava di rimettere in discussione il fondamento stesso della sua colpevolezza.
La Decisione della Corte sui limiti del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: l’accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare il merito della decisione. Chi sceglie la via del concordato in appello accetta la condanna e si accorda solo sulla sua entità, rinunciando implicitamente agli altri motivi di appello.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è consentito solo per un novero molto ristretto di motivi. Essi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se la decisione dell’imputato di accedere all’accordo non è stata libera e consapevole.
2. Vizi nel consenso del Pubblico Ministero: Se il consenso dell’accusa è viziato.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. In particolare, la Corte ha sottolineato che non possono essere fatte valere contestazioni relative a:
* Motivi rinunciati: Come la responsabilità dell’imputato, che si considera accettata con l’accordo.
* Mancata valutazione di cause di proscioglimento: Il giudice non è tenuto a una valutazione approfondita su eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. se non sono evidenti.
* Determinazione della pena: Salvo che la pena applicata sia illegale, ovvero fuori dai limiti previsti dalla legge o di un tipo non consentito.
Nel caso specifico, il motivo sollevato dall’imputato (illogicità della motivazione sulla responsabilità) rientrava palesemente tra quelli rinunciati con l’adesione al concordato. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il concordato in appello è una scelta processuale strategica con conseguenze definitive. Optando per questa via, si ottiene un potenziale beneficio sulla pena, ma si perde la possibilità di contestare la propria colpevolezza nelle successive fasi del giudizio. La decisione della Cassazione serve da monito: non si può beneficiare dei vantaggi di un accordo e, al contempo, tentare di sconfessarne il presupposto logico, ovvero l’accettazione della condanna. La conseguenza di un ricorso presentato fuori dai casi consentiti è, come in questa vicenda, la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’ per contestare la propria colpevolezza?
No, la sentenza chiarisce che una volta accettato il concordato sulla pena, si rinuncia implicitamente a contestare la propria responsabilità. Il ricorso non può vertere sul merito della condanna.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: vizi nella formazione della volontà dell’imputato di aderire all’accordo, vizi nel consenso del Pubblico Ministero, oppure se la sentenza del giudice è difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
Come stabilito in questo caso, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47956 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47956 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
da- tóThvviso alle parti; (
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in accoglimento del concordato di cui all’art. 599-bis, ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la pronuncia di condanna del Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale per i reati allo stesso ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo dedotto (manifesta illogicità della sentenza con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato) è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, a consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione de pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in qu non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla leg (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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