Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è escluso?
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo tra accusa e difesa. Tuttavia, quali sono i limiti di un successivo ricorso in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce sui motivi che possono essere validamente proposti e su quelli che, invece, vengono preclusi dall’accordo stesso.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per traffico di sostanze stupefacenti. In secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale, definendo il processo tramite un concordato in appello. Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avrebbe dovuto proscioglierlo ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità) prima di ratificare l’accordo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che, una volta raggiunto un accordo sulla pena in appello, le possibilità di impugnare la sentenza in Cassazione diventano estremamente limitate. L’imputato, accettando il concordato, di fatto rinuncia a far valere determinate doglianze.
Le Motivazioni: Limiti al Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte ha chiarito un principio fondamentale: il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo per motivi specifici. Questi includono:
* Vizi nella formazione della volontà: Se la decisione dell’imputato di aderire all’accordo è stata viziata (ad esempio, per errore o violenza).
* Mancanza del consenso del Procuratore Generale: Se l’accordo non ha ricevuto il necessario consenso dell’accusa.
* Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
* Illegalità della pena: Se la sanzione concordata e inflitta è illegale (ad esempio, perché supera i limiti massimi previsti dalla legge).
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è precluso. La Suprema Corte ha specificato che le lamentele relative alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) sono inammissibili. Questo perché l’accordo sulla pena implica una rinuncia a tali motivi. Proporre un ricorso per queste ragioni costituisce una violazione del principio di lealtà processuale, poiché si tenta di rimettere in discussione un punto implicitamente superato dall’accordo stesso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che sta compiendo una scelta strategica che comporta la rinuncia a gran parte dei motivi di impugnazione. La sentenza di patteggiamento in appello cristallizza la responsabilità penale in cambio di una pena certa e spesso ridotta, ma chiude le porte a un riesame della colpevolezza in sede di legittimità. Di conseguenza, l’imputato che ha presentato un ricorso inammissibile è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e limitati, come vizi nella formazione della volontà di patteggiare, mancanza del consenso del Pubblico Ministero, pronuncia del giudice difforme dall’accordo o illegalità della pena inflitta.
Posso lamentare in Cassazione la mancata assoluzione se ho patteggiato in appello?
No. Secondo la Corte, l’adesione al concordato in appello implica la rinuncia a far valere motivi che attengono alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento, come quelle previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. Tali doglianze sono considerate inammissibili.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende, data la presenza di profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OSTUNI il 15/07/1989
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L’unico motivo di ricorso con cui NOME NOME COGNOME condannato in materia di traffico di sostanze stupefacenti, deduce la mancanza, della motivazione e il wri,:io di violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. nel quadro ci una decisione assunta ex art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché preposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. DR , ero è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 3i ; cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore genera e sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valL1 – ..: zione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle p.irti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere amnnemo per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trz sl usi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinellg, Rv. 276102 – 01);
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib kr , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle – spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.