Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che offre vantaggi per l’imputato in cambio di una rinuncia a contestare la sentenza di primo grado su determinati punti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti di questo istituto, sottolineando come la scelta di concordare la pena precluda la possibilità di sollevare in seguito questioni relative alla qualificazione giuridica del reato.
I Fatti del Caso: Dal Furto al Ricorso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado per diversi episodi di furto in abitazione e per la contravvenzione prevista dall’art. 707 del codice penale. Giunto dinanzi alla Corte di Appello, l’imputato ha scelto di avvalersi della facoltà del concordato, accordandosi con la Procura Generale sulla rideterminazione della pena. La Corte di Appello, accogliendo la richiesta, ha emesso una nuova sentenza basata su tale accordo.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. In pratica, pur avendo accettato la pena, contestava ancora l’inquadramento legale dei reati per cui era stato condannato.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione sollevata. La decisione si fonda su una lettura rigorosa della normativa che disciplina il concordato in appello. I giudici hanno evidenziato che l’adesione a tale procedura comporta una rinuncia implicita e irrevocabile a tutti i motivi di appello precedentemente formulati, con la sola eccezione di quelli che riguardano il trattamento sanzionatorio.
Poiché il motivo del ricorso non verteva sulla misura della pena concordata, ma su un aspetto diverso e preliminare quale la qualificazione giuridica, esso è stato ritenuto inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il concordato in appello esclude certi ricorsi
La ratio della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un patto processuale che mira a una rapida definizione del giudizio. L’imputato, accettando una pena ritenuta più favorevole, rinuncia a contestare nel merito la decisione di colpevolezza e altri aspetti della sentenza. Permettere di rimettere in discussione elementi come la qualificazione del reato dopo aver raggiunto un accordo sulla pena svuoterebbe di significato l’istituto stesso, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in un meccanismo di definizione del processo.
La Corte ribadisce che l’accordo ex art. 599-bis c.p.p. cristallizza la situazione processuale su tutti i punti che non siano la quantificazione della pena. L’imputato, scegliendo questa via, accetta il quadro accusatorio così come definito nei gradi di merito, concentrando la negoziazione unicamente sul risultato finale, ovvero la sanzione da espiare. Sollevare questioni sulla natura del reato in un momento successivo è, pertanto, una condotta processualmente non consentita.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa e gli imputati che valutano di accedere al concordato in appello. La scelta deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che essa comporta una rinuncia quasi totale a ulteriori contestazioni. Se si intende continuare a dibattere sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla sussistenza di un elemento del reato o su vizi procedurali, la strada del concordato è preclusa. Tale istituto è vantaggioso solo per chi, accettando l’impianto accusatorio, mira esclusivamente a ottenere una riduzione della pena. La decisione della Cassazione rafforza la natura tombale dell’accordo, garantendo l’efficienza del sistema e la certezza dei rapporti giuridici definiti attraverso questa procedura.
È possibile contestare la qualificazione giuridica del reato dopo aver fatto un concordato in appello?
No, la sentenza chiarisce che l’accordo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli che riguardano esclusivamente il trattamento sanzionatorio concordato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, ritenuta equa dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, 4.000 euro).
Qual è la conseguenza principale della scelta del concordato in appello per l’imputato?
La conseguenza principale è una drastica limitazione dei motivi per cui si può successivamente ricorrere in Cassazione. Si può contestare solo la misura della pena concordata, ma non altri aspetti della sentenza come la valutazione dei fatti o il loro corretto inquadramento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46506 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46506 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE di APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari episodi di furto in abitazione, nonché alla contravvenzione punita dall’art. 707 cod. pen;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti -non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio;
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Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 13/10/2023