Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45881 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45881 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COMPARETTO ITALO nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Connparetto NOME e NOME – che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti all
determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento del circostanze – la pena da loro concordata con il Procuratore generale.
Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati – con un unico atto – hann proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente NOME COGNOME ha dedotto il vizio motivazione della sentenza, censurando il provvedimento impugnato nella parte relativa al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizional della pena.
2.2. Con un secondo motivo, entrambi i ricorrenti hanno dedotto il vizio inosservanza della legge penale, in relazione all’art. 133-bis cod. pen., soste che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire sull’accordo delle p riducendo l’entità della pena pecuniaria.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi non solo generici, ma anche non consentiti dalla legge, essendo la loro deduzione preclu a seguito dell’intervenuto concordato sui motivi di appello, che ha determinato n solo la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati, ma anche la rinuncia valere, pure nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che – fatta eccezione l’irrogazione di una pena illegale e per l’omessa dichiarazione di estinzion reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza appello – è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, a rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte da 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo gra ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giu di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazion (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, COGNOME, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 de 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa del ammende.
Così deciso, il 7 settembre 2023.