Concordato in Appello: La Cassazione ne Definisce i Rigidi Confini
L’istituto del concordato in appello, reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione celere dei processi penali. Tuttavia, la sua natura di accordo tra le parti impone limiti precisi alla possibilità di un’ulteriore impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la propria giurisprudenza, chiarendo i confini di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza che ratifica tale accordo.
Il Caso in Esame
Tre imputati presentavano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva accolto le loro richieste di concordato sulla pena. Uno dei ricorsi è stato proposto singolarmente, mentre gli altri due, patrocinati dallo stesso legale, invocavano l’applicazione dell’effetto estensivo dell’impugnazione. La questione centrale sottoposta alla Suprema Corte era duplice: quali sono i motivi per cui si può impugnare un patteggiamento in appello? E l’accordo raggiunto da un co-imputato può estendere i suoi effetti agli altri?
Limiti al Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte ha innanzitutto affrontato il ricorso del primo imputato, dichiarandolo immediatamente inammissibile. I giudici hanno richiamato un principio consolidato: dopo un concordato in appello, il ricorso in Cassazione è consentito solo per motivi eccezionali e specifici. Questi riguardano esclusivamente:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente al merito della vicenda processuale, non può essere fatto valere. Poiché il ricorso in esame non rientrava in nessuna di queste tre casistiche, è stato giudicato inammissibile.
L’Effetto Estensivo e la Natura Personale dell’Accordo
Per quanto riguarda gli altri due ricorrenti, la Corte ha respinto la loro richiesta di beneficiare dell’effetto estensivo dell’impugnazione. Citando una precedente pronuncia (Cass. n. 47844/2019), la Suprema Corte ha sottolineato che la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione processuale “esclusivamente personale”.
Questa scelta implica una parziale rinuncia ai motivi di appello originari in cambio di una pena certa. Di conseguenza, la decisione che si fonda su tale accordo non può mai porsi in contrasto con la posizione di altri co-imputati che hanno fatto scelte processuali diverse. L’opzione per il concordato è una strategia difensiva individuale e i suoi effetti non possono propagarsi ad altri soggetti, rendendo inapplicabile il principio dell’effetto estensivo.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sulla natura stessa dell’istituto del concordato in appello. Esso è un accordo che cristallizza il procedimento, precludendo un’ulteriore discussione sul merito della colpevolezza e sulla congruità della pena, se non per i vizi procedurali sopra menzionati. La Corte ha chiarito che consentire un’ampia facoltà di ricorso snaturerebbe la funzione deflattiva e consensuale del rito. Inoltre, la natura “esclusivamente personale” della scelta di patteggiare in appello impedisce qualsiasi estensione degli effetti a terzi. L’accordo è frutto di una valutazione soggettiva e strategica che non può essere imposta né estesa ad altri coimputati. La decisione della Corte, pertanto, rafforza la stabilità delle sentenze emesse a seguito di concordato, limitando l’accesso al giudizio di legittimità ai soli casi di palesi irregolarità nella formazione dell’accordo stesso.
Conclusioni
La pronuncia in esame offre un importante chiarimento pratico per la difesa tecnica. Chi opta per il concordato in appello deve essere consapevole che questa scelta chiude, nella maggior parte dei casi, ogni ulteriore via di impugnazione. Il ricorso in Cassazione rimane una possibilità remota, circoscritta a vizi procedurali specifici e non estensibile ad altri co-imputati. La decisione finale è la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della manifesta infondatezza delle loro istanze.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi strettamente legati alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della pronuncia diverso dall’accordo. Non si può contestare il merito della decisione.
Se un co-imputato ottiene un accordo favorevole, gli altri possono beneficiarne tramite l’effetto estensivo?
No. Secondo la Corte, la scelta del concordato in appello è “esclusivamente personale”. Pertanto, la decisione basata sull’accordo di un imputato non può estendere i suoi effetti ad altri co-imputati.
Cosa succede se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2611 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2611 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato (sentenza della Corte di appello di Salerno indicata in epigrafe, relativa alla decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data 13/09/2023);
rilevato anzitutto che – a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017 rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui – in tema di concordato in appello – è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
osservato che il ricorso di NOME COGNOME, proposto a mezzo dell’AVV_NOTAIO, non rientra fra i casi appena elencati, così divenendo inammissibile;
rilevato che sono inammissibili anche i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME – proposti con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO – che invocano l’effetto estensivo dell’impugnazione, dovendosi condividere il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684 – 01, a mente della quale: «La definizione del giudizio di appello con richiesta dell’imputato a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non comporta l’effetto estensivo dell’accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione che si fonda sull’accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l’opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale “esclusivamente personale”»;
ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi debba conseguire – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.