Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue implicazioni procedurali sono rigorose. Con la recente ordinanza n. 8801 del 2024, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini del successivo ricorso, chiarendo quali doglianze possono essere sollevate e quali, invece, si intendono rinunciate per effetto dell’accordo. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la natura e le conseguenze di tale scelta processuale.
Il Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso per Cassazione
Nel caso di specie, un imputato, tramite il proprio difensore, aveva impugnato una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Tale sentenza non era il risultato di un dibattimento ordinario, ma l’esito di un accordo sulla pena raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., ovvero un concordato in appello. Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ossia a come il reato era stato inquadrato legalmente.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’accordo raggiunto con il concordato in appello implica una rinuncia implicita ai motivi di ricorso che non sono stati esclusi dall’accordo stesso. Di conseguenza, non è possibile, in un momento successivo, sollevare questioni che si devono considerare superate dalla volontà delle parti di definire la pena in quel determinato modo.
Le Motivazioni: Perché il concordato in appello limita l’impugnazione
La Corte di Cassazione ha richiamato il proprio orientamento costante, secondo cui avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso è consentito solo per un novero ristretto di motivi. Essi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze relative ai motivi cui si è rinunciato, come la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione delle condizioni per il proscioglimento, sono inammissibili. L’accordo delle parti, infatti, cristallizza la situazione processuale su determinati punti, e la successiva impugnazione non può rimetterli in discussione, pena la vanificazione della ratio stessa dell’istituto.
L’Unica Rilevante Eccezione: La Pena Illegale
L’unica vera eccezione a questa regola ferrea riguarda l’irrogazione di una pena illegale. Se la sanzione applicata dal giudice, pur concordata, fosse non prevista dalla legge, fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella legale, il ricorso in Cassazione sarebbe ammissibile. Questo perché il controllo sulla legalità della pena è un principio fondamentale che non può essere derogato dalla volontà delle parti. Nel caso in esame, tuttavia, non era stata sollevata alcuna questione di questo tipo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione in commento rafforza la natura tombale del concordato in appello rispetto alla maggior parte delle questioni di merito e di diritto. Per l’imputato e il suo difensore, la scelta di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata con estrema attenzione. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione più rapida e potenzialmente più favorevole della pena, dall’altro preclude quasi ogni ulteriore via di impugnazione. Diventa quindi cruciale analizzare a fondo tutti gli aspetti del processo, inclusa la qualificazione giuridica, prima di formalizzare l’accordo, poiché dopo sarà troppo tardi per sollevare contestazioni. La pronuncia riafferma la serietà e l’impegno vincolante che derivano dagli accordi processuali nel sistema penale.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, problemi legati al consenso del pubblico ministero, una sentenza del giudice non conforme all’accordo, oppure l’applicazione di una pena illegale.
Si può contestare la qualificazione giuridica del reato in Cassazione dopo un concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accordo tra le parti sulla pena implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio ogni diversa doglianza, inclusa quella relativa alla qualificazione giuridica del fatto. Un ricorso basato su tale motivo è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza da concordato in appello?
In linea con l’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a NANOME,
avverso la sentenza in data 25/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI NA-
NOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 25/09/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
1.1. Deduce la mancanza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi altresì ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv. 277196 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/01/2024