Concordato in appello: quando l’accordo chiude la porta alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza, finalizzato a deflazionare il carico giudiziario e a definire in modo più celere i procedimenti. Tuttavia, la scelta di accedere a tale accordo comporta conseguenze significative per l’imputato, prima fra tutte la rinuncia a far valere determinate doglianze in un successivo ricorso per Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di questa rinuncia, confermando un orientamento ormai consolidato.
I fatti del caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente adito la Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione relativo a un punto specifico: la mancata restituzione della sua autovettura, che era stata oggetto di sequestro.
Il concordato in appello e i limiti all’impugnazione
L’ordinanza della Cassazione si concentra sul principio fondamentale che governa il concordato in appello. La Corte ribadisce che l’accordo raggiunto tra le parti sui punti concordati, una volta recepito dal giudice, implica una rinuncia implicita a presentare ulteriori ricorsi per Cassazione su tali punti. Questa regola generale ammette pochissime e tassative eccezioni. Il ricorso rimane possibile solo per contestare:
1. L’irrogazione di una pena illegale.
2. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
3. Il consenso prestato dal pubblico ministero.
4. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Nel caso specifico, la richiesta di restituzione dell’autovettura non rientrava in nessuna di queste categorie eccezionali. Di conseguenza, la doglianza sollevata dal ricorrente era preclusa dall’accordo stesso che aveva sottoscritto.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno spiegato che l’accordo ex art. 599-bis c.p.p. ha una natura negoziale che cristallizza la situazione processuale. Accettando il concordato, l’imputato accetta anche tutte le sue conseguenze legali, compresa la rinuncia a sollevare in sede di legittimità questioni che non rientrino nelle eccezioni previste. La richiesta di restituzione del veicolo è una questione di merito che doveva essere ricompresa nell’accordo e che, in assenza, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinarla, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia offre un importante monito: il concordato in appello è uno strumento efficace ma che richiede un’attenta valutazione da parte della difesa. La stipula dell’accordo preclude quasi ogni possibilità di successivo ricorso in Cassazione. È fondamentale, quindi, che nell’ambito delle trattative per il concordato vengano discusse e definite tutte le questioni di interesse per l’imputato, incluse quelle relative alle sanzioni accessorie e alle statuizioni patrimoniali come la restituzione di beni sequestrati. Una volta siglato l’accordo, lo spazio per ulteriori contestazioni si riduce drasticamente, come dimostra in modo inequivocabile la decisione in commento.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati. L’impugnazione è ammessa esclusivamente se si contesta l’applicazione di una pena illegale, se vi sono vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, o se la decisione del giudice è difforme da quanto pattuito tra le parti.
Perché il ricorso per la restituzione dell’autovettura è stato dichiarato inammissibile?
Perché la questione della restituzione del veicolo non rientra tra le poche eccezioni per cui è ammesso il ricorso dopo un concordato in appello. Accettando l’accordo, il ricorrente ha implicitamente rinunciato a sollevare tale doglianza nel successivo giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16793 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME MIMOUNE CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
/dato avviso all -r – r pà CI)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce il vizio motivazione con riferimento al motivo di appello con cui si chiedeva la restituzione dell’autovettura con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.