Concordato in appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti all’impugnazione di una sentenza che ratifica tale accordo? La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 16525/2024, offre un chiarimento cruciale, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava la motivazione della pena concordata.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno. In riforma della decisione di primo grado, la Corte territoriale aveva applicato la pena concordata tra le parti: 5 anni di reclusione e 20.000 euro di multa per reati legati agli stupefacenti. L’imputato, non soddisfatto, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando vizi di legge e di motivazione proprio in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato.
I Limiti al Ricorso in Caso di Concordato in Appello
Il cuore della questione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Questo accordo processuale si fonda su una rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione di quelli che portano all’accordo sulla pena. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo tracciato confini precisi per l’ammissibilità del successivo ricorso in Cassazione.
La Cassazione ha richiamato precedenti pronunce (come la n. 22002/2019 e la n. 944/2020), secondo cui il ricorso è ammissibile solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo;
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero;
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Al contrario, sono considerate inammissibili le doglianze relative a motivi cui si è rinunciato, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), e ai vizi nella determinazione della pena, a meno che non si traducano in una palese illegalità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha applicato rigorosamente questi principi al caso di specie. Il ricorso dell’imputato, incentrato esclusivamente sulla motivazione della pena, non rientrava in nessuna delle categorie ammesse. La doglianza non denunciava una sanzione illegale, ovvero una pena non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali, ma si limitava a criticare le ragioni alla base della sua quantificazione.
Poiché la determinazione della pena era stata oggetto dell’accordo tra le parti, accettato dal giudice d’appello, una successiva contestazione sulla sua congruità in sede di legittimità è stata ritenuta preclusa. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento consolida un orientamento fondamentale per la difesa tecnica. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere pienamente consapevole che sta compiendo una scelta processuale con effetti quasi definitivi sulla pena. L’impugnazione successiva è un’eventualità eccezionale, circoscritta a vizi procedurali gravi o a palesi illegalità della pena. Contestare la ‘giustizia’ o la ‘congruità’ della pena concordata, una volta che l’accordo è stato ratificato dal giudice, si rivela una strada non percorribile dinanzi alla Corte di Cassazione. Questa pronuncia serve da monito: la scelta del concordato deve essere ponderata e basata sulla piena accettazione dei suoi termini e delle sue limitate vie di impugnazione.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti, nel consenso del PM o se la sentenza è difforme dall’accordo. Non si possono riproporre motivi a cui si è rinunciato.
Per quali motivi si può contestare la pena decisa con un concordato in appello?
La pena può essere contestata solo se si traduce in una ‘illegalità della sanzione’. Ciò significa che la pena inflitta non è prevista dalla legge, è di tipo diverso da quella stabilita o è stata calcolata al di fuori dei limiti minimi e massimi previsti dalla norma.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16525 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
‘udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Rilevato che NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassaz avverso la sentenza del 12 giugno 2023 della Corte di appello di Salerno, con la quale, in rifo della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Nocera Inferiore del 17 gennaio 2023, è stata applica al medesimo, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73 commi 1 e d.P.R. n. 309 del 1990, osservato che il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con ri al trattamento sanzionatorio irrogato;
premesso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex ar 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della par accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto diffor della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunc alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, alt a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegali sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella dalla legge;
considerato dunque che la doglianza articolata nel ricorso di COGNOME (motivazione della pena) no rientra tra quelle ammesse in sede di legittimità avverso la sentenza resa in caso di concordato in appello, per cui, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna della parte ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
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Il Presidente