Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 19469 del 2024, torna a fare chiarezza sui limiti del successivo ricorso per Cassazione, delineando un perimetro preciso per le doglianze ammissibili. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato. Questa decisione era stata il frutto di una proposta di concordato in appello formulata dalle parti e accolta dalla Corte territoriale.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava il fatto che il giudice d’appello non avesse valutato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Questione Giuridica: I Limiti del Ricorso dopo un Concordato in Appello
La questione centrale sottoposta alla Corte di Cassazione era la seguente: una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi d’appello per aderire a un accordo sulla pena, può successivamente contestare in sede di legittimità la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento?
La risposta della Suprema Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale si basa sulla volontà delle parti di definire il giudizio attraverso un accordo, che implica necessariamente una rinuncia ai motivi di impugnazione originariamente proposti. L’effetto devolutivo dell’appello viene, di fatto, limitato all’oggetto dell’accordo stesso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha riaffermato un principio consolidato in giurisprudenza. Quando le parti raggiungono un accordo sulla pena, la cognizione del giudice d’appello è circoscritta alla verifica della correttezza dell’accordo e della pena pattuita. Il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p.
Questo perché, con la rinuncia ai motivi d’impugnazione, l’imputato stesso ha ristretto il campo del giudizio. Di conseguenza, le uniche doglianze che possono essere sollevate in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono quelle relative a vizi specifici dell’accordo, come:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di aderire al concordato.
* Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
* Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo.
* L’illegalità della sanzione inflitta (perché diversa da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Poiché il ricorso dell’imputato verteva su una questione (la mancata valutazione delle cause di proscioglimento) a cui egli stesso aveva rinunciato aderendo al concordato in appello, la Corte lo ha dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un punto fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato che accetta di concordare la pena deve essere pienamente consapevole che sta rinunciando a far valere la maggior parte dei motivi di appello. Il successivo ricorso in Cassazione sarà possibile solo entro i ristretti limiti sopra indicati. La decisione della Suprema Corte, pertanto, non solo chiarisce l’ambito di applicazione dell’istituto, ma serve anche da monito sull’importanza di una ponderata valutazione prima di intraprendere la via dell’accordo processuale. L’esito per il ricorrente è stato, conformemente alla procedura, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come quelli che riguardano la formazione della volontà di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero, un contenuto della sentenza diverso da quello pattuito, o l’applicazione di una pena illegale.
Se accetto un concordato in appello, posso poi lamentare in Cassazione che il giudice non mi ha prosciolto?
No. Secondo l’ordinanza, aderendo al concordato si rinuncia ai motivi di appello originari, inclusa la richiesta di valutazione delle cause di proscioglimento. Di conseguenza, un ricorso basato su questo punto è inammissibile.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in questi casi?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame, che nel caso specifico ammontava a quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza.
Esaminato il ricorso proposto dall’imputato, rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, i quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in data 17 aprile 2024
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Il Consigliere estensore