Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in MAROCCO (CUI 05M35BQ) COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in MAROCCO (CUI 04HDINL) avverso la sentenza in data 04/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME e NOME, per il tramite del comune procuratore speciale e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 04/03/2024 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
1.1. Con un unico comune motivo deducono il vizio di omessa motivazione in relazione alla quantificazione della pena.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché sollevano una questione non consentita in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso.
A tale riguardo, va richiamato il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al
concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pen che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto n rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1 Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
I ricorrenti, nel caso in esame, deducono genericamente un vizio di omessa motivazione sulla misura di una pena che non è illegale e che è stata concordata dalle stesse parti che ora muovono la censura.
Da ciò consegue che il motivo esposto con le impugnazioni non rientra tra le censure che è possibile muovere con il ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen..
Da qui l’inammissibilità dei ricorsi.
COGNOME Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 30/05/2024
Il Consigliere est.
COGNOME Il Preà , ente