Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9772 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 07/06/1977
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con il ricorso nell’interesse di COGNOME COGNOME il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all’art. 599bis, cod. proc. pen., per non avere la Corte d’appello verificato la sussistenza della possibilità di pronunciare una sentenza ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., non valutando nemmeno la corretta qualificazione giuridica del fatto;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo;
Ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell’applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto, poi, quanto alla mancata valutazione della qualificazione giuridica del fatto, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo: Sez. 6, n. 41254
P2
del 04/07/2019, Rv. 277196 – 01);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 febbraio 2025
GLYPH
Il Presidente