Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulle successive possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato, specialmente per quanto riguarda la determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, proponevano appello avverso la sentenza di primo grado. In sede di appello, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena. La Corte d’Appello di Venezia, preso atto dell’accordo, rideterminava la sanzione. Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di presentare ricorso per cassazione, lamentando presunti vizi nella determinazione della pena concordata.
La Decisione della Corte e il concordato in appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio ormai consolidato, rafforzato da una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 19415/2023). La Corte ha stabilito che, quando si accede al concordato in appello, si accetta una notevole limitazione del diritto di impugnare la decisione successiva. Le doglianze che possono essere sollevate in Cassazione diventano estremamente circoscritte.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che, con il ricorso successivo a un concordato in appello, non è possibile far valere:
1. Motivi oggetto di rinuncia: L’essenza dell’accordo sta proprio nell’abbandonare specifiche contestazioni per ottenere una pena più mite. Riproporle in Cassazione sarebbe contrario alla logica dell’istituto.
2. Mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento: L’accordo sulla pena presuppone l’accettazione della colpevolezza e impedisce di sollevare questioni relative a un’eventuale assoluzione (art. 129 c.p.p.).
3. Vizi generici sulla determinazione della pena: La contestazione sulla quantificazione della pena è ammissibile solo se la sanzione applicata è “illegale”.
Il concetto di “pena illegale” è cruciale. Non si tratta di un semplice disaccordo con la valutazione discrezionale del giudice, ma di una sanzione che viola la legge in modo oggettivo. Questo si verifica, ad esempio, quando la pena inflitta è superiore al massimo o inferiore al minimo previsto dalla norma (fuori dai limiti edittali) o quando è di una specie diversa da quella prescritta (es. reclusione al posto dell’arresto). Nel caso di specie, le lamentele degli imputati non rientravano in queste categorie, ma concernevano l’esercizio del potere discrezionale del giudice, non più sindacabile dopo l’accordo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura deflattiva e vincolante del concordato in appello. Se da un lato offre un’opportunità di ottenere una pena certa e ridotta, dall’altro comporta una quasi totale rinuncia a ulteriori gradi di giudizio. La scelta di percorrere questa strada deve essere attentamente ponderata dalla difesa, con la piena consapevolezza che le porte della Cassazione si chiuderanno per la maggior parte delle questioni, salvo il caso eccezionale di una pena palesemente illegale. La decisione rafforza l’efficienza del sistema processuale, attribuendo pieno valore all’accordo raggiunto tra le parti e limitando i ricorsi a casi di gravi errori di diritto.
Dopo un concordato in appello è sempre possibile impugnare la sentenza in Cassazione?
No. L’impugnazione è possibile solo per motivi molto specifici e limitati. Non si possono riproporre i motivi a cui si è rinunciato, né sollevare questioni sulla colpevolezza. L’impugnazione sulla pena è ammessa solo in casi eccezionali.
Cosa si intende per ‘pena illegale’ che consente il ricorso dopo un concordato in appello?
Per ‘pena illegale’ si intende una pena che non rientra nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per quel reato (limiti edittali) o una pena di tipo diverso da quella prescritta. Non riguarda il modo in cui il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale per quantificarla all’interno di tali limiti.
Se accetto un concordato in appello rinunciando ad alcuni motivi, posso poi riproporli in Cassazione?
No. La rinuncia ai motivi di appello è un elemento fondamentale dell’accordo. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione non può basarsi su motivi ai quali si è espressamente e volontariamente rinunciato in precedenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41322 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41322 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME avverso la in epigrafe per il delitto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. su rinuncia ai motivi di appello eccetto quello sulla pena;
ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio se quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere l doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della p nell’illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere d prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissib4 iiricorgii e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 / / 2025.