Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1005 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1005 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE di APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 02/10/2025, in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Pavia del 17/04/2025, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a XXXXXXXXXXXXXnella misura di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro duemila di multa per i resti allo stesso ascritti in rubrica (capi a, b, c e d).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore,XXXXXXXXXXXXX con due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.Con il primo motivo di ricorso Ł stata dedotta erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione perchØ omessa in relazione a quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen., non essendo stata valutata in alcun modo l’eventuale ricorrenza di cause di non punibilità.
4.Con il secondo motivo di ricorso Ł stata dedotta erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione perchØ omessa in relazione a quanto previsto dall’art. 577, n. 3 cod. pen.
5.Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi non consentiti. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen.In tal senso deve essere richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema diconcordatoinappello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista
Ord. n. sez. 2401/2025
dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01).Quanto alla sanzione irrogata e al richiamo all’art. 577 cod. pen., si deve ribadire chein tema di patteggiamento in appello ex art. 599bis c od. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, Ł inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche solo sulla base della mera lettura dei motivi di appello, della sentenza e del motivo di ricorso proposto in questa sede, tra l’altro con allegazioni del tutto generiche ed astratte.
6.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.