Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 928 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 928 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 1443/2025
NOME COGNOME COGNOME
CC – 01/10/2025
EGLE PILLA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE di APPELLO di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a COGNOME NOME Ð che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio Ð la pena da lui concordata con il Procuratore generale.
Avverso detta sentenza, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 442 e 599-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio nella determinazione della pena inflitta, in quanto avrebbe Çerrato nel compiere l’operazione aritmetica discendente dallÕapplicazione della diminuente connessa alla scelta del rito abbreviatoÈ: Çinvero, applicata l’ipotesi attenuata di cui sopra, la pena base è stata individuata in anni sei e mesi sei di reclusione (mesi 80), successivamente diminuita, per le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche, ad anni quattro e mesi quattro di reclusione (mesi 52), poi aumentata, a titolo di continuazione, ad anni cinque e mesi quattro di reclusione (mesi 64) e, infine, diminuita, per la scelta del rito contratto, ad anni tre e mesi sei di reclusione (mesi 42)È.
2.2. Con il secondo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 442 e 599-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto, in applicazione dell’accordo, partire dalla pena base di anni otto di reclusione e su questa poi operare i singoli aumenti e le singole diminuzioni di pena per le circostanze e per i reati in continuazione. Tanto non avrebbe fatto, partendo dalla pena base di anni sei e mesi sei di reclusione.
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Il ricorso è inammissibile perchŽ propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell’intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimitˆ , ogni diversa doglianza.
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Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimitˆ sono quelle relative alla volontˆ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’applicazione di una pena illegale, allÕomessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (cfr. Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, COGNOME, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d’ufficio, atteso che l’interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimitˆ , analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Va precisato che deve essere esclusa lÕillegalitˆ della pena, atteso che la pena concretamente irrogata, in ogni caso, rientra nei limiti edittali (cfr. Sez. U, n.
47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818; Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 281804).
Va, peraltro, rilevato che i presunti errori dedotti dal ricorrente non trovano corrispondenza nellÕaccordo delle parti.
Con riferimento al primo motivo, va rilevato che, dal verbale in atti, risulta che lÕaccordo tra le parti prevedeva che la pena venisse aumentata per la continuazione ad anni cinque e mesi tre di reclusione, risultando conseguentemente corretta la diminuzione di pena per la scelta del rito ad anni tre e mesi sei di reclusione. Cos’, come, con riferimento al secondo motivo, dal verbale in atti, risulta che le parti si fossero accordate per determinare la pena base in anni sei e mesi sei di reclusione.
LÕinammissibilitˆ, ai sensi dellÕart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata .
AllÕinammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 1¡ ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME